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CIRCOLARE N. 70/2006/AG-V
OGGETTO: Legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 – Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie – Prime direttive.
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
L O R O S E D I
La legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 , entrata in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 21 aprile 2006, n. 21, al Titolo I reca disposizioni ed incentivi per la stabilizzazione del personale precario.
Al riguardo, su conforme parere espresso dalla Commissione regionale per l’impiego nella seduta del 15 maggio 2006, si emanano le seguenti direttive applicative.
1. Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili
L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 dispone che la Regione promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie l’attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati nelle predette attività alla data di entrata in vigore della legge distinti nel modo seguente:
a) soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni;
b) gli altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e cioè i lavoratori che – alla data di entrata in vigore della legge in parola – erano in costanza di utilizzazione in attività socialmente utili e destinatari del regime transitorio ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (cfr. circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n. 4/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 58 del 16 dicembre 2000), ovvero in virtù delle disposizioni recate dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 (cfr. circolare assessoriale 18 aprile 2001, n. 7/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 19 del 27 aprile 2001).
Secondo, inoltre, quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, le disposizioni di cui al Titolo I trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari, al 31 dicembre 2005, del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
Per i soggetti di cui alla lettera a) l’articolo 1, comma 2, onera l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Commissione regionale per l’impiego, ad emanare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in parola, direttive per l’individuazione dei soggetti quali beneficiari di dote finanziaria, per la stipula dei contratti di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l’attuazione di questa specifica disposizione si rinvia al successivo punto 3.1.
Relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) nonché ai soggetti utilizzati ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, l’articolo 1, comma 3, della legge in parola prevede che con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, sentita la Commissione regionale per l’impiego, approvi un programma regionale di stabilizzazione.
L’articolo 12 della legge regionale 16/2006 dispone, inoltre, che la spesa derivante dall’attuazione delle disposizioni recate dal Titolo I, da attivare nella misura compatibile con le risorse disponibili nel triennio di riferimento, con esclusione dell’articolo 6, è posta a carico del Fondo unico per il precariato istituito con l’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004 , n. 17, che per il triennio 2006-2008 viene incrementato di 21.150 migliaia di euro.
Va, altresì, precisato che a carico del predetto fondo – ai fini dell’attuazione della legge in oggetto segnata – possono gravare le spese afferenti i lavoratori i cui oneri sono posti a carico del bilancio regionale, per effetto della previsione di cui all’art. 4, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Gli interventi previsti dal Titolo I potranno essere autorizzati dall’Agenzia regionale per l’impiego previo assenso della Ragioneria generale della Regione sulla compatibilità finanziaria con le risorse disponibili sul Fondo unico per il precariato nel triennio di riferimento.
Si richiama, infine, la disposizione recata dall’articolo 6, comma 2, della legge in parola che riconosce ai soggetti di cui al richiamato articolo 1, comma 1, lett. a) e b) la facoltà di scelta delle modalità di stabilizzazione che ritengano di maggiore tutela delle loro posizioni, qualora alla data di approvazione della legge medesima siano in atto piani di stabilizzazione non ancora conclusi con atti definitivi dai competenti organi istituzionali dei vari enti. Al riguardo va, comunque, precisato che l’opzione può essere operata in presenza di contestuale immediata e reale possibilità di scelta fra più ipotesi presenti nello stesso momento.
2. Elenco speciale dei destinatari dei benefici previsti in favore dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili
L’articolo 2 della legge regionale in parola, subordina l’erogazione dei benefici e degli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, alla l’istituzione presso l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, su base provinciale, di un elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici comprendente:
a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di utilizzazione nelle predette attività;
b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di lavoro;
c) i lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
2.1 I soggetti destinatari
La disposizione in parola individua analiticamente i destinatari della stessa norma, come riportati al precedente punto 2. Qui di seguito si impartiscono le necessarie istruzioni e chiarimenti.
2.1.1. lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di utilizzazione nelle predette attività
sono i lavoratori che – alla data di entrata in vigore della legge in parola – erano in costanza di utilizzazione in attività socialmente utili e destinatari del regime transitorio ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (cfr. circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n. 4/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 58 del 16 dicembre 2000), ovvero in virtù delle disposizioni recate dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 (cfr. circolare assessoriale 18 aprile 2001, n. 7/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 19 del 27 aprile 2001).
2.1.2. lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di lavoro
sono i lavoratori che – alla data di entrata in vigore della legge in parola – erano in costanza di rapporto di lavoro in quanto assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come precisato nel precedente punto 2.1.1.
2.1.3. lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4
i destinatari della norma in parola sono:
a) i lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e cioè i lavoratori nei confronti dei quali questo Assessorato ha accertato quale soggetto utilizzatore l'ente presso cui è stata prestata l’attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2004; nonché quei lavoratori per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita (cfr. circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 5 del 4 febbraio 2005 e circolare assessoriale 25 novembre 2005, n. 63, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. del 2005);
b) i lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati che versano in crisi aziendali, di area o di settore che non consentano il mantenimento dei livelli occupazionali e nei confronti dei quali, sia stata attivata l’apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori.
2.2 Procedure
Gli Uffici provinciali del lavoro istituiscono, ciascuno nell’ambito territoriale di competenza, l’elenco speciale dei soggetti di cui al precedente punto 2.1.
Detto elenco va trasmesso all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V “L.S.U. e Workfare” – Via Imperatore Federico, n. 52 – 90143 Palermo, in formato cartaceo sottoscritto dal Dirigente del Servizio e su supporto informatico o via e-mail all’indirizzo asapienza@regione.sicilia.it e, contestualmente, pubblicato all’albo di ciascun Ufficio.
Al fine di uniformare l’acquisizione dei dati necessari sarà tempestivamente trasmesso agli Uffici provinciali del lavoro lo schema da adottare con l’indicazione degli elementi generali dei soggetti da includere.
Atteso che la istituzione dell’elenco speciale costituisce presupposto per l’erogazione dei benefici e degli incentivi previsti dalla vigente normativa, è necessario che ciascun Ufficio provinciale si attivi immediatamente onde pervenire alla sua istituzione e alla trasmissione a questa Agenzia entro e non oltre il 30 giugno 2006.
3. Contratti di diritto privato
L’articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2006 apporta delle modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di contratti di diritto privato.
In particolare, il 1° comma sostituisce il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente:
“6. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.”.
La predetta disposizione:
a) conferma a carico della Regione Siciliana l’onere del 40 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo pieno;
b) pone a carico della Regione Siciliana l’onere del 90 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore;
c) mantiene in vigore la disposizione recata dall’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, che prevede che gli enti possono elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l’impegno orario dei contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 a tempo parziale nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) dispone che l’onere a carico della Regione Siciliana va erogato direttamente all’ente proponente il quale, a sua volta, dovrà corrispondere al lavoratore la parte rimanente della retribuzione.
Relativamente all’estensione dei predetti benefici operata dal secondo comma dell’articolo 4 della legge in parola nei confronti delle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché degli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1, va precisato che i relativi interventi sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all’articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Con successiva circolare saranno divulgati gli esiti del controllo comunitario, non appena lo stesso sarà definito.
Per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, l’articolo 4, comma 3, prevede che la misura del contributo erogato dalla Regione ai comuni sia differenziata per fascia di popolazione e precisamente: il 90 per cento ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e l’80 per cento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Lo stesso contributo va, invece, concesso nella misura del 100 per cento ai consorzi di bonifica, alle ASI e alle camere di commercio, nonché – ai sensi del successivo comma 4 – ai comuni dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell’ultimo quinquennio.
Resta inteso che per gli enti non indicati nell’articolo 4, commi 3 e 4, il contributo per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore sarà erogato nella misura del 90 per cento come previsto dal comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 85/95 così come in ultimo modificato ed integrato dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 16/2006.
Inoltre il 5° comma sostituisce il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente:
“8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.”.
Infine con il 6° comma viene abrogata la disposizione recata dal comma 5 dell’ articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2; ne consegue quindi che anche gli enti che non hanno attivato i progetti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95, già approvati dalla commissione regionale per l’impiego, possono stipulare i contratti di diritto privato disciplinati dall’articolo 4.
L'art. 4, comma 7, della legge in oggetto dispone che l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiano dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
Al riguardo, su conforme avviso della Commissione regionale per l'impiego, si rinvia ai criteri di cui al punto 3.2 della presente circolare.
3.1 Individuazione dei soggetti di cui alla lettera a) dell’articolo 1 quali beneficiari di dote finanziaria
La legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, all'art. 2 reca disposizioni in materia di contratti di diritto privato di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 1995, n. 85, ribadendo che i contratti di diritto privato di cui al comma 2 della stessa norma, sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge e apportando – al contempo – una consistente innovazione rispetto alla pregressa disciplina, costituendo le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta "dote finanziaria personale" del lavoratore individuato (cfr circolare 23 maggio 2001, n. 9/AG., pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 27 del 1° giugno 2001).
Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, della legge in oggetto gli Uffici provinciali del lavoro provvederanno ad aggiornare le graduatorie redatte ai sensi della legge regionale n. 85/95 mantenendo nelle graduatorie medesime soltanto i nominativi dei soggetti destinatari, al 31 dicembre 2005, del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in costanza di utilizzazione alla data di entrata in vigore della legge ed espungendo i nominativi dei soggetti comunque fuoriusciti dal bacino dei lavori socialmente utili (es. per decadenza, dimissioni, avviamento al lavoro, stabilizzazione etc.).
Ove i lavoratori abbiano interesse all’inserimento in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui si trovano allocati, dovranno, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, presentare richiesta all’ufficio provinciale del lavoro in cui intendano essere inseriti in graduatoria producendo apposita certificazione rilasciata dall’ufficio provinciale del lavoro di provenienza attestante il punteggio attribuito e il titolo di studio di avviamento. Ai fini della cancellazione dalla graduatoria provinciale di provenienza, l’ufficio provinciale del lavoro che ha provveduto al nuovo inserimento provvederà a darne comunicazione all’ufficio di provenienza.
Gli uffici provinciali del lavoro trasmetteranno – entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V “L.S.U. e Workfare” – Via Imperatore Federico, n. 52 – 90143 Palermo, le graduatorie così aggiornate al fine di procedere alla ripartizione territoriale, su base provinciale, delle risorse finanziarie da destinare ai contratti, proporzionalmente al numero dei soggetti inseriti nelle diverse graduatorie provinciali articolate in relazione al titolo di studio di avviamento agli originari progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 67/88.
Gli Uffici provinciali del lavoro, quindi, notificheranno ai lavoratori utilmente collocati nelle graduatorie aggiornate – l’avvenuta attribuzione della dote di cui alla legge regionale n. 2/2001 con l’indicazione del titolo di studio di avviamento e della relativa posizione rivestita nella graduatoria, a seguito della notifica da parte di questa Agenzia del decreto di impegno della spesa necessaria all’attribuzione della dote medesima.
3.2 Modalità di individuazione dei soggetti di cui alla lettera a) dell’articolo 1 per la stipula dei contratti di diritto privato
A seguito dell’individuazione operata ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 16/2006, gli enti interessati alla stipula dei contratti di diritto privato opereranno in conformità alla disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 2/2001.
Pertanto i predetti enti pubblicheranno l’elenco dei contratti che, sulla scorta delle proprie esigenze istituzionali, intendono stipulare con i soggetti prioritari di cui alla lettera a) dell’articolo 1, che dovrà pervenire all’Ufficio provinciale territorialmente competente entro il 30 giugno 2006. Detto elenco dovrà contenere il numero dei lavoratori da contrattualizzare, le professionalità e i relativi titoli di studio richiesti.
Gli Uffici provinciali del lavoro provvederanno, per 30 giorni consecutivi, alla contestuale pubblicazione di tutti gli elenchi pervenuti.
I lavoratori cui è stata notificata l’attribuzione della dote finanziaria potranno avanzare agli enti interessati – entro 30 giorni dalla notifica predetta – richiesta di stipula del contratto di diritto privato. Tale richiesta può essere avanzata anche presso enti diversi da quello di utilizzazione.
Gli enti interessati effettueranno la selezione – ove necessario – secondo i criteri di priorità previsti dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2001 che di seguito si riportano:
a) possesso dei requisiti professionali e titolo di studio richiesti;
b) utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente;
c) posizione nella graduatoria provinciale di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 85/95.
3.3 Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento.
Gli enti inoltreranno all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V “L.S.U. e Workfare” – Via Imperatore Federico, n. 52 – 90143 Palermo richiesta di accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie al periodo intercorrente tra la data di immissione in servizio ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
La richiesta, motivata da esigenze istituzionali, dovrà essere corredata di:
1. provvedimento dell’Organo competente dell’ente approvativo delle procedure selettive dei lavoratori con il quale viene assunta a proprio carico la quota di cui all’articolo 12, comma 6, della legge regionale 85/95 e successive modifiche ed integrazioni;
2. elenco nominativo completo di tutti i lavoratori da contrattualizzare;
3. copia della notifica dell’attribuzione della dote finanziaria da parte dell’Ufficio provinciale del lavoro competente;
4. prospetto delle retribuzioni redatto sull’apposita modulistica di cui all’allegato B al decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S. – Parte I – n. 30 del 13 giugno 1998, con l’indicazione del contratto applicato relativo al periodo intercorrente tra la data di immissione in servizio ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Si ribadisce, infine, la disposizione recata dall’articolo 4, commi 3 e 4, che per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, prevede l’erogazione del contributo in misura differenziata (80% o 90%) a seconda della fascia di popolazione dei comuni richiedenti, nonché nella misura del 100 per cento ai consorzi di bonifica, alle ASI e alle camere di commercio e ai comuni dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell’ultimo quinquennio.
4. Adeguamento contrattuale per l’anno 2006
L’articolo 11 della legge regionale n. 16/2006 costituisce norma transitoria e di prima applicazione limitatamente all’anno 2006. La disciplina a regime, infatti, rimane regolata dalle disposizioni recate dall’articolo 12 della legge regionale 1° dicembre 1995, n. 85 così come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, dall’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e dall’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16.
Il predetto articolo 11, al comma 1, autorizza l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione ad erogare per l’anno 2006, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il contributo di cui all’articolo 4 per consentire l’elevazione a 24 ore dei contratti di diritto privato ai soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati nelle predette attività alla data di entrata in vigore della legge (articolo 1, lett. a) previa richiesta degli enti motivata da esigenze istituzionali e previo assenso del contrattista.
Il 2° comma del richiamato articolo 11 estende l’applicazione delle disposizioni del superiore comma 1, nei limiti sempre delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, prioritariamente ai soggetti di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché stabilizzati attraverso contratti a termine e cioè anche ai soggetti di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni già titolari di contratto di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 e a quelli stabilizzati attraverso contratti a termine – contratti quinquennali di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa – ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
Il 3° comma dispone che i contratti previsti dall’articolo 11 possono avere durata da sei mesi a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.
Per l’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 11, il comma 2 onera l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione ad emanare, su conforme deliberazione della Commissione regionale per l’impiego, le direttive applicative conferendo le seguenti priorità:
a) lavoratori ex LL.RR. 85/95 e 24/96 impegnati in attività socialmente utili alla data di entrata in vigore della legge;
b) soggetti ex LL.RR. 85/95 e 24/96 titolari di contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95;
c) lavoratori ex LL.RR. 85/95 e 24/96 stabilizzati attraverso contratti quinquennali di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
In dipendenza di ciò – ferme restando le sopra richiamate priorità – all’interno delle stesse si terrà conto della posizione rivestita nella graduatoria provinciale di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 85/95.
4.1 Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento
Come già richiamato l’articolo 11 della legge regionale n. 16/2006 autorizza l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione ad erogare per l’anno 2006 il contributo di cui all’articolo 4 per consentire l’elevazione a 24 ore dei contratti di diritto privato ai soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, previa richiesta degli enti motivata da esigenze istituzionali e previo assenso del contrattista, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le priorità indicate al comma 2 e riportate al superiore punto 4 della presente circolare.
Al fine, quindi, di pervenire al finanziamento nel rispetto delle priorità richiamate nel punto 4, si impartiscono le seguenti istruzioni operative.
Gli enti interessati comunicano all’Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare sulla G.U.R.S., in base alle proprie esigenze istituzionali, il numero di lavoratori a favore dei quali si richiede l’ adeguamento dell’orario di lavoro distinto per ogni categoria di lavoratori di cui al precedente punto 4), lettere a, b e c, e per titolo di studio.
Gli Uffici provinciali del lavoro trasmettono all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale un prospetto riassuntivo delle esigenze manifestate dagli Enti ricadenti nella provincia di competenza.
L’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale riassume i dati e predispone il piano regionale delle esigenze. Sulla base delle direttive dell’Organo di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 2, lett. c) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in merito alle risorse economico finanziare da destinare alla misura, effettua la ripartizione territoriale, su base provinciale, proporzionalmente al numero dei soggetti inseriti nelle diverse graduatorie provinciali articolate in relazione al titolo di studio di avviamento agli originari progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 67/88 e comunica agli Uffici provinciali del lavoro il numero delle unità che rientrano nel piano dei lavoratori per i quali è possibile operare l’adeguamento contrattuale distinto per ogni categoria di lavoratori di cui al precedente punto 4), lettere a, b e c, e per titolo di studio.
Gli Uffici provinciali del lavoro, quindi, comunicano agli enti i lavoratori cui sarà possibile finanziare l’onere a carico della Regione per l’adeguamento contrattuale a 24 ore.
In dipendenza di ciò gli enti interessati inoltreranno all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V “L.S.U. e Workfare” – Via Imperatore Federico, n. 52 – 90143 Palermo, l’istanza di accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie al periodo intercorrente tra la data di immissione in servizio a 24 ore ed il 31 dicembre 2006.
La richiesta, motivata da esigenze istituzionali, dovrà essere corredata di:
1. provvedimento dell’Organo competente dell’ente approvativo delle procedure selettive dei lavoratori con il quale viene assunto a proprio carico la quota di cui all’articolo 12, comma 6, della legge regionale 85/95 e successive modifiche ed integrazioni;
2. elenco nominativo completo di tutti i lavoratori;
3. le dichiarazioni di assenso dei contrattisti;
4. copia dell’elenco dell’Ufficio provinciale del lavoro;
5. prospetto delle retribuzioni redatto sull’apposita modulistica di cui all’allegato B al decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S. – Parte I – n. 30 del 13 giugno 1998, con l’indicazione del contratto applicato, relativo al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività a 24 ore settimanali ed il 31 dicembre 2006.
E’ necessario predisporre un prospetto per ognuna delle categorie. Pertanto:
a. per i lavoratori della categoria a) – soggetti ex LL.RR. 85/95 e 24/96 impegnati in attività socialmente utili alla data di entrata in vigore della legge – occorre richiedere l’importo necessario per la copertura dell’intero fabbisogno a 24 ore settimanali;
b. per i lavoratori della categoria b) – soggetti ex LL.RR. 85/95 e 24/96 titolari di contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 a tempo parziale – la richiesta di accreditamento riguarderà le somme relative alla sola quota inerente l’elevazione a 24 ore dei contratti di diritto privato già finanziati a tempo parziale;
c. per i lavoratori indicati con la lettera c) – lavoratori ex LL.RR. 85/95 e 24/96 stabilizzati attraverso contratti quinquennali di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 – l’ulteriore importo da richiedere va calcolato detraendo dalla retribuzione mensile spettante per ciascuna categoria contrattuale per l’impegno orario di 24 ore settimanali il compenso di € 671,39.
5. Disposizioni in materia di assunzioni
L’articolo 3, comma 1, dispone che, al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, non trovano applicazione, anche per l’anno 2006, le disposizioni limitative alle assunzioni negli enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione per le assunzioni dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in conformità al piano triennale per le assunzioni e fermo restando il rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, in attuazione dell’articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il secondo comma del richiamato articolo 3, precisa, inoltre, che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 – 2008, il complesso delle spese di personale va calcolato al netto delle spese per i lavoratori socialmente utili stabilizzati successivamente al 1° gennaio 2004, nonché, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al netto:
1. per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei c.c.n.l.;
2. per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, delle spese derivanti dai rinnovi dei c.c.n.l. intervenuti successivamente all’anno 2004.
Si richiamano, infine, le disposizioni recate dall’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 recante “Patto di stabilità nazionale”, così come modificato al comma 4 dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 16/2006.
5.1 Proroga di termini. Concorsi pubblici e assunzioni
L’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2006 proroga i termini previsti per le riserve, le priorità, le precedenze e preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili per i concorsi pubblici e per le assunzioni al 31 dicembre 2007.
Lo stesso articolo 5, al comma 2, estende, altresì, la riserva, prevista dall’articolo 73 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, per tutti i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio della Regione siciliana, ai soggetti individuati all’articolo 2 della legge in parola e dettagliatamente descritti al superiore punto 2.1 della presente circolare (lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di utilizzazione nelle predette attività; lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di lavoro; lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24).
Inoltre, ferme restando le disposizioni generali in materia di concorsi e di assunzioni, tutti gli enti tenuti ad applicare le riserve per la copertura dei posti della propria dotazione organica, sono onerati, limitatamente alle sole quote riservate ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, a redigere una graduatoria per titoli, in relazione ai requisiti professionali posseduti dai lavoratori al momento della selezione.
Va precisato che detta graduatoria va redatta:
o sulla base dei requisiti professionali posseduti dai lavoratori al momento della selezione;
o di volta in volta, allorché si rendono vacanti dei posti nella dotazione organica degli enti.
Il comma 4 dell’articolo 5 dispone che la graduatoria in parola va redatta in base alle direttive emanate dall’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, su conforme deliberazione della Commissione regionale per l’impiego, conferendo le seguenti priorità:
1. utilizzazione in attività socialmente utile, sussistenza di un rapporto di lavoro a termine presso l’ente nonché sussistenza di un rapporto di lavoro presso l’ente ai sensi del comma 2 (per i lavoratori di cui al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati i quali per crisi aziendali o di settore non riescono a mantenere i livelli occupazionali dei predetti lavoratori);
2. ordine cronologico della prima assegnazione ai lavori socialmente utili attestata dal competente centro per l’impiego;
3. carico familiare;
4. maggiore età.
Al riguardo gli enti provvederanno a redigere le graduatorie tenuto conto delle richiamate priorità e, conformemente a quanto deliberato dalla Commissione regionale per l’impiego, in caso di parità, applicheranno le precedenza previste dall’art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
La legge regionale in parola prevede, inoltre che ciascun lavoratore interessato alla riserva può essere inserito, previa domanda, nella graduatoria di più enti. Per i predetti lavoratori saranno applicate le direttive applicative richiamate nel precedente capo periodo.
5.2 Inquadramenti contrattuali
L’art. 9 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dispone che gli enti che hanno attuato le modifiche della natura dei contratti, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, possono procedere alla trasformazione, in caso di assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti in profili appartenenti alla fascia "B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali, in conformità al piano triennale per le assunzioni e nel rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei limiti previsti dalla vigente normativa statale.
La disposizione in parola è volta a consentire la possibilità di inquadrare nella fascia "B" del contratto collettivo di lavoro degli enti locali quei lavoratori che – a seguito della trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – sono stati inquadrati nella fascia “A”.
Tali procedure sono subordinate:
§ alla conformità al piano triennale per le assunzioni;
§ al rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale;
§ al rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa statale.
6. Stabilizzazione del personale dei consorzi di bonifica, ASI e camere di commercio
L’art. 10 della più volte richiamata legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dispone che i consorzi di bonifica, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione destinano prioritariamente le risorse finanziarie regionali, finalizzate all'impiego di personale anche temporaneo, alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili impegnato nelle predette attività presso lo stesso ente, anche con contratti annuali di diritto privato.
Con la suddetta disposizione il legislatore ha inteso agevolare i processi di stabilizzazione degli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione, destinando prioritariamente le risorse finanziarie regionali, finalizzate all’impiego di personale anche temporaneo, alla stabilizzazione di lavoratori in a.s.u. presso l’ente destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.
Va chiarito che la predetta norma non comporta interventi finanziari a carico del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Si rammenta, infine, che la Commissione regionale per l’impiego, per effetto del combinato disposto di cui all’art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e del comma 6 dell’art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si è determinata nel rendere attuabili anche ai lavoratori del fondo nazionale per l’occupazione le disposizioni recate dall’art. 10 della più volte citata legge regionale n. 16 del 2006.
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La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
L'ASSESSORE
(On. Dott. Francesco Scoma)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)
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