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Circolare

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CIRCOLARE N. 71/2006/AG-V

OGGETTO: Legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, art. 6 – Disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell’ente utilizzatore – Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, art. 2, comma 6 – Soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative – Direttive applicative.


- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” - Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia - Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale L O R O S E D I L’art. 6 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, reca disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell’ente utilizzatore onerando l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, sentita la Commissione regionale per l’impiego, ad emanare le conseguenti direttive applicative. Al riguardo occorre precisare che la richiamata legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, è stata pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 21 del 21 aprile 2006, e pertanto – non essendo stato disposto diversamente – è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione. A tale disposizione normativa si collega, per il richiamo operato dal comma 1, lettera c) dello stesso articolo 6, l’art. 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, inerente i soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Al riguardo, su conforme parere espresso dalla Commissione regionale per l’impiego nella seduta del 15 maggio 2006, si emanano le seguenti direttive applicative. 1. Disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell’ente utilizzatore e di altri soggetti L’art. 6 della legge in parola dispone che gli enti promotori di attività e misure non ricadenti nelle previsioni del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, possono istituire, nell’ambito delle proprie attribuzioni, al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, senza oneri a carico del predetto fondo, l’elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici in cui confluiscono: a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di utilizzazione nelle predette attività; b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di lavoro; c) i lavoratori di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4. La disposizione di che trattasi consente agli enti promotori di attività e misure non ricadenti nel fondo unico per il precariato la possibilità di istituire – compatibilmente alle disposizioni del proprio ordinamento e nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali – l’elenco speciale dei soggetti destinatari e di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Nell’ambito della propria autonomia ciascun ente potrà regolamentare le modalità attuative dell’albo, ispirate al perseguimento di un pubblico interesse ed ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. La suddetta norma non comporta che ai lavoratori inseriti nel predetto elenco speciale trovi applicazione il regime transitorio dei lavori socialmente utili, infatti, la norma si limita a consentire agli enti promotori la possibilità di istituire l’elenco speciale al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla normativa vigente in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Va precisato che la disposizione in parola esclude ogni possibilità di intervento finanziario a carico del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 1.1 I soggetti destinatari La disposizione in parola individua analiticamente i destinatari della stessa norma, come riportati al precedente punto 1. Qui di seguito si impartiscono le necessarie istruzioni e chiarimenti. 1.1.1. lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di utilizzazione nelle predette attività sono i lavoratori che – alla data di entrata in vigore della legge in parola – erano in costanza di utilizzazione in attività socialmente utili e destinatari del regime transitorio ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (cfr. circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n. 4/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 58 del 16 dicembre 2000), ovvero in virtù delle disposizioni recate dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 (cfr. circolare assessoriale 18 aprile 2001, n. 7/AG, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 19 del 27 aprile 2001). 1.1.2. lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di lavoro sono i lavoratori che – alla data di entrata in vigore della legge in parola – erano in costanza di rapporto di lavoro in quanto assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come precisato nel precedente punto 1.1.1. 1.1.3. lavoratori di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 i destinatari della norma in parola sono: 1. i lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e cioè i lavoratori nei confronti dei quali questo Assessorato ha accertato quale soggetto utilizzatore l'ente presso cui è stata prestata l’attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2004; nonché quei per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita (cfr. circolare assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 5 del 4 febbraio 2005 e circolare assessoriale 25 novembre 2005, n. 63, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. del 2005); 2. i lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati che versano in crisi aziendali, di area o di settore che non consentano il mantenimento dei livelli occupazionali e nei confronti dei quali, sia stata attivata l’apposita concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori; 3. i soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative, nei confronti dei quali l'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte dei lavoratori abbia emanato il provvedimento di riconoscimento di tale stato e che lo stesso sia stato comunicato a questo Assessorato. Per l’attuazione di questa specifica disposizione si rinvia al successivo punto 2. 1.2 Gli enti promotori L’articolo 6 della legge in parola individua negli “enti promotori di attività e misure non ricadenti nelle previsioni del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17” i soggetti legittimati a istituire – compatibilmente alle disposizioni del proprio ordinamento e nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali – l’elenco speciale dei soggetti destinatari cui erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili. La definizione di “ente promotore” è diversa da quella relativa a “ente utilizzatore” ovvero “ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore”, definizione, quest’ultima posta in essere dal legislatore con il sesto comma dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, e per cui si rinvia al successivo punto 2. L’ente promotore può essere, altresì, diverso dall’ente finanziatore (ad esempio la Regione siciliana nel finanziare iniziative a carico del bilancio regionale ovvero attraverso l’impiego di risorse comunitarie non può essere classificato come soggetto promotore). Infatti la nozione di ente promotore si estrinseca nell’aver posto in essere tutti quegli adempimenti volti al raggiungimento degli obiettivi propri dell’iniziativa progettuale. Infatti, mentre le definizioni di “ente utilizzatore” ovvero “ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore” possono ricondursi a similari posizioni, il soggetto promotore può coincidere con il soggetto utilizzatore, ma può anche essere distinto. Infatti, in molti casi le grandi amministrazioni promuovono interventi ed iniziative ricadenti nelle previsioni normative in parola ma le prestazioni lavorative vengono rese dal lavoratore presso altro soggetto, spesso ente soggetto a controllo e vigilanza dall’amministrazione promovente. La disposizione normativa in parola consente soltanto all’ente promotore la possibilità di istituire l’elenco speciale. 1.3 Elenco speciale – Procedure Preliminarmente va chiarito che l’istituzione dell’elenco speciale va operato in conformità alle disposizioni proprie dell’ente e limitatamente all’ambito delle attribuzioni istituzionali dello stesso. Come già esplicitato l’istituzione dell’elenco speciale è una facoltà dell’ente. Gli enti che intendessero istituire il predetto elenco dovranno provvedere a emanare apposite disposizioni che regolamentino le modalità di formazione dello stesso e le tipologie e le modalità di erogazione dei benefici e degli incentivi. Tali adempimenti non sono soggetti ad approvazione o autorizzazione di questo Assessorato, ma a mera comunicazione da effettuarsi all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V, all’Ufficio provinciale del lavoro, all’Ispettorato provinciale del lavoro ed al centro per l’impiego territorialmente competenti. I predetti uffici periferici svolgeranno ogni iniziativa di controllo e vigilanza sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia. In particolare i centri per l’impiego verificheranno il possesso dei requisiti soggettivi dei soggetti inseriti nell’elenco speciale in parola. 1.4 I benefici e gli incentivi La norma in questione non pone limiti circa i benefici e gli incentivi da erogare in favore dei destinatari elencati nell’apposito elenco, che sono quelli previsti per lo svuotamento del bacino dei lavori socialmente utili. Si ritiene tuttavia che gli stessi debbano essere regolamentati dalle disposizioni richiamate nel precedente punto 1.3 e debbono, in ogni caso, essere limitate all’ambito delle attribuzioni istituzionali di ciascun ente. Si ribadisce che la disposizione in parola esclude ogni possibilità di intervento finanziario a carico del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 2. Soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative – Applicazione della disciplina di utilizzo nelle attività socialmente utili L'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, dispone che l’art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, si applica, in quanto compatibile, anche nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative. Precisa la predetta disposizione che il provvedimento di riconoscimento di tale stato viene adottato dall'ente in cui vengono rese le prestazioni da parte del lavoratore e comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. Tale comunicazione viene effettuata da parte del soggetto che ha adottato il provvedimento di riconoscimento in parola all’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V, all’Ufficio provinciale del lavoro, all’Ispettorato provinciale del lavoro ed al Centro per l’impiego territorialmente competenti. I richiamati uffici periferici, analogamente a quanto previsto al precedente punto 1.3, svolgeranno ogni iniziativa di controllo e vigilanza sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia. In particolare i centri per l’impiego verificheranno il possesso dei requisiti soggettivi dei soggetti inseriti nell’elenco speciale in parola. Statuisce, infine, che le richiamate disposizioni non si applicano nei confronti dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dei piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 9 octies del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni. Occorre, infine, esaminare la compatibilità delle disposizioni recate dall’art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nei confronti dei soggetti impegnati in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative di cui all’art. 2, comma 6 della legge regionale n. 4 del 2006. L’ente in cui vengono rese le prestazioni dovrà procedere tenendo conto di tre fattori dirimenti: a) la natura e le disposizioni ordinamentali dell’ente; b) la natura e le finalità dei progetti in cui destinatari sono inseriti; c) il protrarsi nel tempo dell’intervento. In buona sostanza che la misura abbia formato oggetto di prosecuzione oltre all’ordinaria scadenza del progetto, tale da divenire una forma di “workfare”, cioè un sostegno al reddito contro la prestazione di attività lavorative. Qui di seguito si impartisce l’orientamento di questo Assessorato al riguardo per ciascuno dei 19 commi che costituiscono l'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Appaiono compatibili, in via generale, le disposizioni recate dai commi 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18. I commi 2, 3, 6 e 8 non sono compatibili con il regime normativo di che trattasi. Infatti, i predetti commi, ove applicabili, comporterebbero nuove e maggiori spese, risultando, pertanto, costituzionalmente illegittimi per violazione dell’art. 81 della Costituzione. Pur tuttavia gli enti, in presenza di effettive esigenze istituzionali, in conformità alla disciplina finanziaria vigente e a quella prevista per i progetti in cui i soggetti destinatari sono inseriti ed in presenza delle necessarie provviste finanziarie, potranno emanare disposizioni volte a determinare il trattamento economico dei lavoratori destinatari della norma. I commi 13 e 15 sono stati abrogati rispettivamente dall’art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dall’art. 86, comma 2, lettera p), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. I commi 7 e 19 non appaiono compatibili avendo refluenze sulla legislazione previdenziale. Ne consegue che: § l'utilizzazione dei lavoratori in progetti che prevedono l'erogazione di un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative di cui all’art. 2, comma 6 della legge regionale n. 4 del 2006 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità; § l'assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative di cui all’art. 2, comma 6 della legge regionale n. 4 del 2006 è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività o incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore; § l'assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative di cui all’art. 2, comma 6 della legge regionale n. 4 del 2006 è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. Sono invece cumulabili con il predetto trattamento, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva; § i soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi; § le attività lavorative in argomento sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno; § le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto; § le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione; § nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità; § ai lavoratori impegnati a tempo pieno nei progetti in parola sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; § l'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; § i lavoratori impegnati nei progetti in parola possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore. 3. Interventi promozionali ed incentivi in favore di lavoratori impegnati in attività socialmente utili Il terzo comma dell’art. 6 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dispone che l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 6 e, pertanto, per gli incentivi ed i benefici in favore dei soggetti inseriti nell’elenco speciale, può concedere prioritariamente agli enti locali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e agli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione incentivi e contributi avvalendosi delle risorse comunitarie e statali destinate a politiche attive del lavoro. Ciò premesso, va chiarito che relativamente ai lavoratori destinatari del regime transitorio di cui all’art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e, pertanto, finanziati con risorse del fondo nazionale per l’occupazione, agli stessi non trovano applicazione immediatamente le disposizioni recate della legge regionale n. 16/06. Ai predetti lavoratori, in forza delle disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che dispone che fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria. Peraltro, la legge in parola (art. 6, commi 4 e 5) dispone che la Regione adotta ulteriori misure di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori a carico del Fondo nazionale per l’occupazione e rientranti nel regime transitorio dei lavori socialmente utili. In dipendenza di ciò la Commissione regionale per l’impiego, per effetto del combinato disposto di cui all’art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, e del comma 6 dell’art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si è determinata nel rendere attuabili anche ai lavoratori del fondo nazionale per l’occupazione le disposizioni recate dall’art. 10 della più volte citata legge regionale n. 16 del 2006. Detta norma dispone che i consorzi di bonifica, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione destinano prioritariamente le risorse finanziarie regionali, finalizzate all'impiego di personale anche temporaneo, alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili impegnato nelle predette attività presso lo stesso ente, anche con contratti annuali di diritto privato. Il successivo quarto comma dispone che la Regione adotta ulteriori misure di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori a carico del Fondo nazionale per l’occupazione e rientranti nel regime transitorio dei lavori socialmente utili. In dipendenza di ciò si procederà ad emanare specifiche direttive non appena saranno accreditate risorse comunitarie e statali destinate a politiche attive del lavoro. ________________ La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. L'ASSESSORE (On. Dott. Francesco Scoma) IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)


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