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CIRCOLARE N. 2/2000 - GURS n.55 del 01/12/2000 S.O.
Oggetto: Legge 24 giugno 1997, n.196, art.26 – Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280 – Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro – Art.6, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 – Prosecuzione dei progetti.
Oggetto: Legge 24 giugno 1997, n.196, art.26 – Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280 – Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro – Art.6, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 – Prosecuzione dei progetti.
- A tutti gli Enti promotori di progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280
- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Alle Sezioni circoscrizionali per l’impiego
e, p. c., - Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l’impiego - Div. II
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- Al Coordinamento regionale dell’I.N.P.S.
- Ai Gruppi delle Direzioni I e II dell’Assessorato regionale del lavoro
LORO SEDI
L’art.6, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, autorizza la spesa di £.22.000 milioni per l’esercizio finanziario 2000 e di £. 4.000 milioni per l’esercizio finanziario 2001, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’art.26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fino al 30 aprile 2001.
Si impartiscono le seguenti direttive, a seguito dell’esame della Commissione regionale per l’impiego, nel corso della seduta del 27 novembre 2000.
1. Prosecuzione dei progetti del Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro
L’art.26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferiva delega al Governo della Repubblica ad emanare un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro.
Tale delega è stata attuata con l’emanazione del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280.
Con la nuova norma regionale sopra richiamata è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2000 e 2001, complessivamente, la spesa di £.26.000 milioni, al fine di consentire la prosecuzione dei predetti interventi fino al 30 aprile 2001.
Il legislatore regionale, nell’emanare la predetta disposizione, ha ritenuto di dover consentire la prosecuzione degli interventi in parola, fino al 30 aprile 2001, in considerazione delle difficoltà di attuazione dei piani di impresa, allegati ai progetti, nonchè per la mancanza di una disposizione derogatoria che consentisse alle pubbliche amministrazioni promotrici degli interventi di poter attuare l’impegno all’occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei predetti interventi.
Al riguardo, si richiama il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale in oggetto segnata che estende le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica, per l’allocazione lavorativa dei soggetti destinatari del regime transitorio lsu (art.10 decreto legislativo n.468/97), ai giovani impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità del piano straordinario di cui al decreto legislativo n.280/1997 e a quelli impegnati nei PIP "a", purché i predetti progetti siano stati approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000.
La predetta disposizione facilita la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nei predetti progetti pur non erogando alcuna agevolazione economica prevista per i lavoratori destinatari del regime transitorio dei LSU. Resta, in ogni caso, applicabile la disciplina statale e regionale degli incentivi all’occupazione, ove i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti richiesti dalle specifiche norme di settore.
Ciò premesso, i soggetti attuatori degli interventi in parola possono richiedere a questo Assessorato – Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale – Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro – Via Imperatore Federico n.52 – Palermo, la prosecuzione dei predetti interventi.
Le richieste, formulate sulla base dell’allegata modulistica (Allegati A e A/1) e corredate dal necessario provvedimento approvativo del competente organo dell’ente, esecutivo nelle forme di legge, debbono pervenire, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla G.U.R.S., pena la decadenza.
Nel corpo del provvedimento che dispone la prosecuzione degli interventi, va confermato l’impegno all’occupazione stabile nel tempo, ai sensi dell’art.4, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, nonché vanno, altresì, assunti – a carico del soggetto attuatore – gli oneri relativi alle coperture assicurative per INAIL e RCT.
A seguito della necessaria favorevole istruttoria delle richieste, per l’autorizzazione alla prosecuzione degli interventi non necessiterà un’ulteriore approvazione da parte della Commissione regionale per l’impiego.
Risulterà, invece, indispensabile l’adozione del preventivo provvedimento assessoriale di finanziamento.
Le sezioni circoscrizionali per l’impiego, territorialmente competenti, provvederanno alla riassegnazione dei giovani, verificando scrupolosamente che i soggetti interessati siano in possesso dei prescritti requisiti nonché che le procedure di assegnazione siano avvenute in conformità alle disposizioni impartite.
Sono in corso le necessarie interlocuzioni con l’INPS al fine di sottoscrivere la convenzione per il pagamento delle competenze, ivi compresi gli ANF. Si riserva di impartire successive direttive al riguardo.
2. Piano straordinario di lavori di pubblica utilità - Status
Si conferma, comunque, il contenuto della circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n.371, nella parte in cui precisa che i lavoratori impegnati nei progetti in parola non rientrano tra i soggetti destinatari nella disciplina transitoria di cui all’art.12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, così come integrato e modificato dall’art.45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.144, e dall’art.4, commi 1 e 2, della legge regionale in oggetto segnata.
Conseguentemente, i giovani utilizzati in progetti ricadenti nell’ambito del Piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, non possono essere impegnati nelle attività socialmente utili, disciplinate dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81.
3. Piano straordinario di lavori di pubblica utilità - Sostituzioni
Al fine di consentire le sostituzioni nell’ambito dei progetti in parola, rimodulati ai sensi dell’art.48, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n° 10, è stato richiesto a tutte le Sezioni circoscrizionali per l’impiego, su disposizione della Commissione regionale per l’impiego resa nella seduta del 15 giugno 2000, di verificare l’avvenuta assegnazione di tutti i giovani tutelati dalla previsione di cui all’ultimo periodo del richiamato art.48, comma 3, della legge regionale n° 10 del 1999.
Al riguardo, la Commissione regionale per l’impiego, nella seduta del 24 ottobre 2000 si è determinata nel senso che gli Uffici periferici, alla luce della vigente normativa e delle disposizioni assessoriali impartite, devono effettuare gli approfondimenti necessari per i provvedimenti conseguenti, che gli stessi Uffici dovranno adottare, non necessitando ulteriore valutazione da parte della Commissione.
Per quanto sopra, con assessoriale prot. n.7389/Coord. reg. del 14 novembre 2000 è stato dato mandato agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di verificare l’avvenuta assegnazione di tutti i giovani tutelati dalla previsione di cui all’ultimo periodo dell’art.48, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n° 10 e, nel rispetto della normativa vigente, autorizzare eventuali sostituzioni con altri giovani, in possesso dei requisiti di legge, ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di assegnazione ai progetti, senza preventiva valutazione di questo Coordinamento regionale e della Commissione regionale per l’impiego.
4. Vigilanza e controlli
Gli ispettorati del lavoro vorranno attivare ogni necessaria iniziativa volta al controllo ed alla vigilanza delle predette attività.
L’ASSESSORE (On.le Benedetto Adragna)
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