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Circolare

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CIRCOLARE N. 80/2007/AG

OGGETTO: Attività socialmente utili – Art.2, comma 5, legge regionale 26 novembre 2000, n.24 Criteri di selezione. Chiarimenti.__________________________________________


- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Dipartimento regionale formazione professionale - Al Sevizio “Ufficio regionale del lavoro” - Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” - Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro” - Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro” e, per conoscenza, Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - All’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - All’ Area e ai Servizi del Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale L O R O S E D I Con circolare 30 settembre 2002, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 47 dell'11 ottobre 2002 - richiamata dalla circolare 19 febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 10 del 5 marzo 2004 - sono stati divulgati i criteri selettivi stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 25 settembre 2002 che di seguito si riportano: 1) soggetti che abbiano rassegnato la disponibilità alla stipula dei contratti in parola; 2) soggetti utilizzati in attività socialmente utili presso lo stesso ente al momento della selezione; 3) soggetti in possesso della professionalità richiesta per il contratto da stipulare; 4) soggetti utilizzati nelle attività socialmente utili in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste; 5) maggiore età; 6) carico familiare. Su alcune incertezze segnalate nella fase applicativa è stato richiesto l’avviso dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione che in data 6 novembre 2006 ha reso il parere prot. n. 18302/247.06.11 che di seguito si trascrive. “1. Con nota prot. 3247/Serv. V del 9 ottobre 2006, codesta Agenzia, con riferimento ai criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego per la selezione dei lavoratori socialmente utili, a termini dell'art. 2, comma 5, della l.r. 26 novembre 2000, n. 24, (criteri richiamati dal comma 2 dell'art. 25 della l.r. 29 dicembre 2003, n. 19, per la selezione ai fini dell'accesso alle misure di fuoriuscita ivi previste), e in particolare riguardo al criterio della utilizzazione degli stessi "nelle attività socialmente utili in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste", ha chiesto allo Scrivente di esprimersi in ordine alla possibile considerazione di alcune mansioni quali analoghe o connesse rispetto a quelle richieste di "assistente amministrativo" e se all'interno del predetto criterio l'utilizzazione in mansioni uguali sia prioritaria rispetto all'utilizzazione in mansioni analoghe o connesse. In particolare codesta Agenzia allega una memoria, inviata al Direttore generale di una AUSL in data 18/6/2006, con cui un legale afferma -partendo dalle disposizioni del D.M. Lavoro 30 maggio 2001 relative alla classificazione Statistica dei lavoratori da inserire nell'elenco anagrafico degli inoccupati- che le mansioni di impiegato di concetto o catalogatore non possono ritenersi analoghe o equivalenti a quella di "assistente amministrativo", mentre lo sarebbe quella di "insegnante". Riferisce codesta Agenzia che l'Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani (con nota 16 maggio 2006, prot. 6241), di contro, ritiene che le mansioni di "impiegato di concetto" siano analoghe a quella di "assistente amministrativo", quelle di "ragioniere" e di "catalogatore" siano ad essa connesse, mentre quelle di "insegnante" non siano alla stessa riferibili. 2. La questione suesposta non riguarda interpretazione di Statuto, leggi o regolamenti cui lo Scrivente, a termini dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana (D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70) è chiamato a rendere parere, ma l'interpretazione di atti amministrativi, attività riservata all'organo che ha posto in essere l'atto. Infatti l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, dopo aver previsto al comma 1 le misure di fuoriuscita finanziabili per i lavoratori socialmente utili, prevede che la selezione dei lavoratori per l'accesso a tali misure avvenga con le modalità di cui all'art. 2, comma 5, della l.r. 26 novembre 2000, n. 24, che, a sua volta, stabilisce che la fissazione dei criteri per la selezione dei lavoratori sia operata dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità degli indirizzi adottati dai competenti organi statali. Ed infatti tali criteri sono stati adottati dalla predetta Commissione nella seduta del 25 settembre 2002, come risulta dalla circolare 30 settembre 2002, n. 20, di codesto Assessorato (in G.U.R.S. n. 47/2002). Pertanto, la reale portata interpretativa dei criteri stessi non può esser effettuata che dalla Commissione medesima. 3. Tuttavia, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime dal formulare considerazioni generali che possano risultare utili per la definizione della questione. Come sopra rilevato, l'art. 2, comma 5, della l.r. 26 novembre 2000, n. 24, prevede che la selezione dei lavoratori sia operata secondo criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità degli indirizzi adottati dai competenti organi statali. Come ha evidenziato codesto Assessorato,con la richiamata circolare 30 settembre 2002, n. 20, il Ministero del lavoro, con nota di indirizzo prot. 2251/06.14 del 4 agosto 2000, con riferimento alla disposizione dell'art. 6, comma 2, del d. l.vo 28 febbraio 2000, n. 81, ha evidenziato che le amministrazioni possono affidare ai soggetti destinatari delle relative disposizioni "attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste nei progetti L.S.U." mediante contratti di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa. Il riferimento a tale direttiva statale ed alla sottostante normativa nazionale indurrebbe a ritenere che il criterio selettivo fissato dalla Commissione regionale per l'impiego (utilizzazione in "attività socialmente utili in mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste") sia correlato alle predette direttive ministeriali piuttosto che, astrattamente, alle codifiche fissate per la classificazione dei lavoratori da inserire nell'elenco anagrafico degli inoccupati, di cui al D.M. Lavoro 30 maggio 2001, previste per l'omogeneizzazione delle codifiche e nomenclature a fini di gestione dei servizi informativi. Peraltro, va rilevato che, piuttosto, occorre far riferimento a quelle categorie distintamente previste dalle normative e dai contratti collettivi di settore, per stabilire la correlazione tra mansioni. La stessa denominazione di categoria o profilo professionale, infatti, potrebbe assumere una diversa connotazione in diversi comparti di contrattazione o di normativa settoriale, o anche in differenti momenti, in relazione all'evoluzione della normativa o dei contratti collettivi, nonché alle stesse terminologie utilizzate. Infatti se in un comparto, ad esempio, le mansioni di "impiegato di concetto" possono essere, o essere state, definite come essenzialmente di tipo esecutivo, in altri (e, segnatamente, nel pubblico impiego) possono aver assunto connotazioni di autonomia e responsabilità. Un ulteriore contributo alla soluzione della questione, poi, può venire dalla giurisprudenza formatasi sulla valutazione dell'equivalenza delle mansioni al fine di verificare il corretto jus variandi del datore di lavoro ex art. 2103 cod. civ. Tale giurisprudenza, se in ordine a fattispecie concernenti il lavoro alle dipendenze di privati ha sempre ritenuto che il giudizio di equivalenza va condotto con riferimento alle mansioni concretamente svolte in precedenza, per il lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del d.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 52 d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165) riconduce il giudizio di equivalenza alla stregua della classificazione fornitane dalla contrattazione collettiva (v. Trib. Milano, 5/5/2000; Trib. Torino, 2/7/1999; Trib. Ravenna, 9 aprile 2002). Quanto, poi, alla questione se, nell'ambito del criterio in esame, l'utilizzazione in mansioni uguali sia prioritaria rispetto all'utilizzazione in mansioni analoghe o connesse, fermo restando che la soluzione interpretativa spetta alla Commissione regionale per l'impiego, sembrerebbe che l'unitarietà della previsione (peraltro mutuata dalle direttive nazionali) quale unico criterio non consenta di distinguere tra la tipologia delle mansioni previste.”. L’esposto parere viene fatto proprio dalla Commissione regionale per l’impiego nella seduta del 7 febbraio 2007 con la precisazione che “il giudizio di equivalenza va operato con riguardo al rapporto di lavoro regolato dai Contratti Collettivi di appartenenza o di riferimento”. Gli enti utilizzatori vorranno, in sede di applicazione delle procedure selettive, uniformarsi al suddetto parere. La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e potrà essere consultata sul sito internet ufficiale della Regione siciliana all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. L’ASSESSORE On. Dott. Santi Formica


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