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Circolare

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Circolare n°225 del /02/96

Oggetto: Chiarimenti in merito all'assegnazione nei progetti di L.S.U. rivolti ai soggetti di cui all'art.1, commi 2 e 3, della L.R. n°85/95.


In relazione ai numerosi quesiti posti in merito alla problematica in segnata, si rendono i seguenti chiarimenti. ACQUISIZIONE ATTI APPROVATI O RELATIVI PROPOSTE. Come chiaramente specificato nella circolare assessoriale n°223 del gennaio 1996 e nelle note di comunicazione di avvenuta approvazione dei progetti, le Sezioni di Collocamento hanno acquisito da parte degli Enti organizzatori gli atti approvativi o le relative proposte dal contesto dei quali contengono l'oggetto dell'intervento e le finalità progettuali da seguire. Ciò al fine di consentire al lavoratore di poter dichiarare il ? della capacità lavorativa corrispondente ai requisiti professionali richiesti per l'utilizzazione, così come previsto dall'art. 1, comma 2 del ??/02/96, n°39. A tal uopo occorre precisare che detta corrispondenza non implica che il soggetto debba essere in possesso di una qualifica specifica, ? unicamente che egli sia in possesso di capacità comunque ? a far prevedere un impegno proficuo per l'efficacia del progetto (circolare ministeriale n°30/95). Ove la Sezione di Collocamento non avesse ancora provveduto alle assegnazioni perchè non in possesso degli atti approvativi o delle relative proposte di cui sopra, solleciterà gli Enti stessi e, ove questi non provvedessero, ne farà richiesta al competente intergruppo, costituito con D.A. n°02/96, che provvederà ad inoltrare copia delle schede per la parte concernente l'oggetto dell'intervento e le finalità da perseguire. Risulta pleonastico evidenziare che all'utilizzazione si darà corso soltanto in costanza di atto approvativo del progetto, esecutivo nelle forme di legge, e di copertura assicurativa inerente la responsabilità civile verso terzi e l'I.N.A.I.L.. OPZIONE NELLE MANSIONI DA ESPLETARE. Gli Enti, nell'assegnare i lavoratori a mansioni volte al perseguimento delle finalità progettuali, procederanno secondo i criteri di priorità di cui alla circolare assessoriale n°223 del 18/01/96 riportante i criteri determinati dalla Commissione Regionale per l'impiego per l'assegnazione nei progetti in parola. Pertanto, se in un progetto ricadente nell'area "C" (Servizi alla persona) siano da utilizzare professionalità riconducibili al titolo di studio di scuola media inferiore, quali per esempio: bidello, assistente anziani, assistente handicappati, operatore generico, ecc., l'Ente utilizzatore procederà facendo scegliere i lavoratori secondo l'ordine di priorità predetto. A tal uopo le Sezioni Comunali di Collocamento, nel provvedimento di assegnazione agli Enti, comunicheranno quanto sopra elencando i lavoratori nell'ordine di precedenza più volte menzionato. ASSEGNAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3 DELLA L.R. N°85/95. Per detti soggetti la norma sopra citata prescrive il possesso del requisito di iscrizione nella prima classe delle liste di Collocamento, precisando che tale requisito debba essere stato mantenuto fin dall'atto della prima assunzione nei progetti. In assenza di quanto sopra non è possibile accedere ai benefici ed alle priorità stabilite dalla normativa in parola. I soggetti di che trattasi dovranno essere utilizzati nei progetti di L.S.U. con il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica con la quale è stato instaurato originariamente il rapporto di lavoro subordinato con l'Ente attuante il progetto di utilità collettiva ex art.23 della L. 67/88. Quest'ultima disposizione inerente la ricognizione del titolo di studio originario di avviamento va estesa anche ai soggetti di cui all'art.1 , comma 2, della L.R. n°85/95, in quei casi di cui gli Uffici non hanno proceduto alla distinzione fra diploma di scuola media inferiore ed assolvimento dell'obbligo scolastico. LAVORATORI CHE RICOPRONO FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE. La circolare assessoriale n°223/96 prescrive che "qualora i lavoratori, rientranti nella previsione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della L.R. n°85/95 ricoprano funzioni pubbliche elettive ovvero, siano amministratori degli Enti utilizzatori dei progetti di che trattasi, pur non istaurandosi tra l'Ente utilizzatore ed i soggetti utilizzati alcun tipo di rapporto di lavoro, per ovvi motivi di opportunità, i Responsabili delle Sezioni di Collocamento, su documentata segnalazione degli interessati, provvederanno ad utilizzare gli stessi ad altri progetti ricadenti nello stesso ambito comunale o, in carenza, in Comuni viciniori.". Al riguardo occorre precisare che tale disposizione è stata emanata su conforme deliberazione della C.R.I. (Commissione Regionale per l'Impiego), ai sensi dell'Art. 1, comma 20 del D.L. n°515/95 oggi reiterata con il D.L. n°39/96. I responsabili delle Sezioni di Collocamento, pertanto provvederanno alle assegnazioni accantonando un numero di posti fra quelli assegnati ai contigenti degli Enti diversi da quello in cui il lavoratore è chiamato ad assolvere funzioni pubbliche elettive. Detto accantonamento non costituisce priorità nella opzione. In dipendenza di ciò i titolari di funzioni pubbliche elettive saranno chiamati a scegliere fra i posti risultanti in relazione alle priorità (anzianità di assegnazione nei progetti di utilità collettiva ex art.23 e, a parità, anzianità di età). Ove non vi fosse numerica capienza, gli stessi uffici procederanno ad assegnare i lavoratori predetti anche a progetti gestiti dagli Enti in cui gli stessi esplicano funzioni pubbliche elettive segnalando contemporaneamente quanto sopra a questa Amministrazione che attiverà la necessaria mobilità d'ufficio ai sensi della circolare n°224 del 29/01/1996. SOGGETTI CHE NON SI PRESENTANO PER L'OPZIONE. I soggetti che risulteranno assenti alle opzioni di cui alla circolare assessoriale n°223 del 18/01/96, ad esclusione di quelli che, impediti per comprovati motivi di forza maggiore, produrranno apposita delega nelle forme di legge a soggetto fornito della necessaria capacità di agire, sceglieranno successivamente il sub


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