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Circolare n°232 del 23/04/96
Oggetto: Sussidio disoccupazione L.S.U. (art.1 del D.L.n°180/96) rivolti ai soggetti di cui all'art.1, commi 2 e 3, della L. R. n°85/95 nonchè di quelli di cui all'art.1 della L. R. n°24/96.
A seguito dell'emanazione del D.L.02/04/96, n°180, pubblicato nella G.U.R.I. n°79 del 03/04/96 ed entrato in vigore il giorno successivo, sono state ulteriormente reiterate le disposizioni concernenti la disciplina dei L.S.U. originariamente introdotta con il D.L.n°31/95.
La Direzione generale dell' I.N.P.S., con circolare n°82 dell'11/04/96 ha fornito direttive relative alla corresponsione del sussidio di cui all'art.1, comma 3, del D.L.n°180/96 in favore dei lavoratori di cui all'art.25, comma 5, della L.n°223/91 per il periodo di loro utilizzazione nei progetti approvati nel corso del 1995, nonchè in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti approvati dall'01/01/96.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alla corresponsione del sopracitato sussidio in favore dei soggetti in oggetto indicati.
EROGAZIONE DEL SUSSIDIO.
La citata circolare I.N.P.S. n°82/96 al punto 2 emana le seguenti direttive inerenti all'erogazione del sussidio di cui all'art.1, comma 3, del D.L.n°180/96 in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti approvati dall'01/01/96.
L'art.1, comma 20 del D.L.n°180/96 stabilisce che le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al precedente comma 4 non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel corso del 1995, vengono ripartite a livello regionale - in relazione alla dimensione quantitativa di tali progetti e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree del Mezzogiorno e in quelle di declino industriale individuate dall'U.E., nonchè nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro - per essere destinate al finanziamento dei progetti di L.S.U. approvati dall'01/01/1996.
Secondo quanto stabilito dalla norma in parola, alla determinazione dei criteri e delle priorità per le assegnazioni dei lavoratori ai progetti stessi provvedono direttamente le Commissioni regionali per l'impiego.
I lavoratori che possono essere avviati ai predetti progetti sono quelli determinati, in via generale, per effetto del richiamo - operato dal comma 2 del medesimo articolo 1 - delle disposizioni dell'art.14, comma 1, del citato D.L.n°229/94.
Se sprovvisti di trattamento previdenziale, come i soggetti in parola, agli stessi spetta, per non più di dodici mesi di impegno nell'ambito dello stesso progetto, unicamente il sussidio di cui al comma 3 dell'art.1 del D.L.n°180/96 che dall'01/01/96 è fissato nella misura di lire 800.000 mensili.
Nel caso in cui l'inizio o la fine dell'impegno del singolo lavoratore nel progetto avvenga nel corso del mese tale importo verrà proporzionalmente ridotto.
I progetti riservati ai lavoratori de quibus sono finanziati anche parzialmente con le risorse di cui all'art.12 della L.R.n°85/95 e successive modifiche ed integrazioni ed ai lavoratori che vi sono assegnati spetta ugualmente il sussidio di cui al comma 3.
Per la concessione del sussidio dovrà essere avanzata all' I.N.P.S. apposita domanda in duplice copia - come da prospetto allegato alla presente circolare - tramite la Sezione comunale di collocamento che ha provveduto all'assegnazione dell'interessato al singolo progetto.
Le domande pervenute alle Sezioni comunali di collocamento saranno prontamente trasmesse - con apposito elenco - una copia alla Sedi I.N.P.S. territorialmente competenti, che provvederanno alla liquidazione del sussidio mediante la procedura automatizzata e l'altra a questo Assessorato.
ASSENZE DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI UTILIZZAZIONE DEI L.S.U.
Il sussidio previsto per i L.S.U. ha natura assistenziale. L'utilizzazione dei lavoratori nei progetti non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Ente gestore.
L'erogazione del sussidio è strettamente legata alla partecipazione alle attività di progetto e pertanto, nel caso in cui il lavoratore si sottragga volontariamente e senza giustificato motivo a tale obbligo ne consegue il venir meno del diritto all'erogazione stessa.
Permane invece il diritto alla sua erogazione, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n°? del 19/01/96 e da questo Assessorato con circolari n°224/96 e n°229/96, nel caso in cui il lavoratore non possa partecipare alle attività di progetto per motivi indipendenti dalla sua volontà.
Non è necessaria una specifica comunicazione del soggetto gestore del progetto alle Sedi I.N.P.S. quando l'assenza del lavoratore venga considerata giustificata; nel caso invece di assenza ritenuta ingiustificata il soggetto stesso valuterà se l'assenza possa essere recuperata, mediante un corrispondente incremento dell'impegno del lavoratore, nel corso dello stesso mese o in quello immediatamente successivo, e, ove non ritenga possibile far effettuare il recupero, provvederà a segnalarlo all'Ufficio del lavoro che ha provveduto alla sua assegnazione per i conseguenti adempimenti.
Il provvedimento con il quale tale Ufficio dichiarerà la definitiva decadenza del lavoratore dal diritto all'utilizzazione nei L.S.U. ed al relativo sussidio verrà comunicato a questo Assessorato e alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, che interromperà l'erogazione del sussidio stesso e procederà al recupero degli importi eventualmente già corrisposti per il periodo cui l'assenza si riferisce.
Si coglie l'occasione per sensibilizzare gli Uffici provinciali del lavoro e, in particolare modo, i soggetti gestori dei progetti affinchè comunichino con tempestività i nominativi dei lavoratori segnalati agli uffici stessi anche prima dell'assunzione del provvedimento dichiarativo della decadenza, per poter sospendere l'erogazione del sussidio in tempo utile ad evitare la determinazione di indebiti da recuperare.
Si precisa altresì che l'erogazione del sussidio non va sospesa nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 19, del D.L.n°180/96, i lavoratori impegnati nei progetti siano chiamati a partecipare ad attività di orientamento.
La predetta disposizione stabilisce infatti che durante i periodi di assenza per lo svolgimento di tali attività - che gli Uffici del lavoro devono tempestivamente comunicare ai soggetti gestori dei progetti ed all'I.N.P.S. - i lavoratori interessati continuano a percepire il sussidio in corso di erogazione (comunque non oltre il termine di dieci mesi dall'inizio dell'attività nel progetto cui sono assegnati).
ASSENZE PER MALATTIA.
Nel caso di assenza del lavoratore per malattia, debitamente certificata al soggetto gestore del progetto e, ove ritenuto, accertata con onere a carico dello stesso ente utilizzatore, il sussidio erogato dall'I.N.P.S. non deve essere sospeso.
Per tali assenze non deve essere effettuata alcuna comunicazione da parte del soggetto utilizzatore alle Sedi dell'Istituto nè a questo Assessorato, nè deve essere trasmessa la certificazione sanitaria relativa alla malattia, dato che lo svolgimento dei L.S.U. non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
ASSENZE PER MATERNITA'
Durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità l'erogazione del sussidio deve essere sospesa in quanto sulla base del disposto dei commi 3 e 9 dell'art.1 del decreto in oggetto, che prevede l'applicazione, per il sussidio in parola, delle disposizione in materia di indennità di mobilità - alle lavoratrici interessate spetta l'indennità di maternità. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha infatti precisato che trovano applicazione le disposizioni dell'art.6, comma 3, del D.L.n°148/93, come convertito in legge n°236/93.
Se al termine dell'astensione obbligatoria non sono ancora trascorsi dieci mesi dall'inizio dell'attività nel progetto e se l'interessata riprende l'attività stessa, l'erogazione del sussidio viene ripristinata fino alla scadenza dei previsti dieci mesi previa acquisizione dell'attestazione del soggetto gestore del progetto dell'avvenuta ripresa dell'impegno.
ASSENZE PER FERIE.
Anche se l'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di L.S.U. non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'impegno lavorativo comporta tuttavia un dispendio di energie psico-fisiche che vanno comunque reintegrate in proporzione alla durata dell'impegno medesimo.
A tal fine detti progetti sono articolati in modo da prevedere il non impiego dei lavoratori per i giorni di ferie che spettano in base al periodo di utilizzazione e, secondo quanto precisato dal citato Ministero, per i giorni di non impiego l'erogazione del sussidio non va sospesa.
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