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Circolare

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Circolare n°237 del 28/06/96

Oggetto: Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori impegnati in progetti per L.S.U. (... poichè quanto esposto riguarda anche i soggetti impegnati nei progetti di cui all'art.12 della L.R. n°85/95 e successive modifiche, ...)


Con assessoriale n°5306 del 20/05/96 è stato precisato, sulla scorta di analoghe direttive ministeriali, che ai soggetti titolari dei sussidi di cui all'art.1, commi 5, 6, 7 e 8, del D.L.n°180/96 e del sussidio previsto dal comma 4 dell'art.14 del D.L.451/94, come modificato dall'art.1, comma 3, del D.L.n°180/96, si applicano le norme in materia di mobilità e che, pertanto, i medesimi soggetti, fra i quali sono ricompresi anche i lavoratori usciti dalla mobilità di cui al comma 4 del D.L.n°180/96, impegnati in L.S.U. vanno iscritti nelle liste di mobilità, esclusivamente per i periodi di godimento dei trattamenti sopra indicati. Le riportate previsioni del D.L.n°180/96 sono state confermate in sede di reitera con il D.L.n°300 del 03/06/96. Si ribadisce, al riguardo, che l'iscrizione nelle liste di mobilità produce, nei riguardi dei soggetti sopra citati, tutti gli effetti che la legge riconnette a tale iscrizione, salvi quelli espressamente esclusi e, pertanto essa rileva ai fini della riserva di cui all'art.5 della L.n°412/91 e successive modifiche e integrazioni e della concessione delle agevolazioni contributive concedibili ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato. Tali benefici, ove non sussistano esplicite preclusioni di legge, sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni che la legislazione regionale riconosca ai medesimi soggetti per lo stesso o per altro titolo. Premesso quanto sopra, si impartiscono, al riguardo, le seguenti istruzioni applicative. I soggetti i quali fruiscono dei trattamenti di cui sopra dovranno presentare, ai fini dell'iscrizione nella lista regionale di mobilità, apposita istanza attraverso la compilazione del prescritto modello L/M (allegato alle circolari assessoriali n°170 del 13/02/92 e n°182 del 03/03/93), alla sezione circoscrizionale nelle cui liste di collocamento figurano iscritti, per il tramite del recapito periodico del comune di residenza ovvero del comune nelle cui liste di collocamento risultavano iscritti anteriormente all'entrata in funzione delle sezioni circoscrizionali, qualora questo fosse diverso dal comune di residenza. I predetti uffici, dopo avere verificato la completezza del modello ed avere esperito i riscontri di competenza, inoltreranno i modelli stessi, per il tramite dei competenti U.P.L.M.O., all'Ufficio regionale del lavoro. L'Ufficio regionale del lavoro si avvarrà dell'intergruppo e dei supporti informatici messi a disposizione di questo per il controllo delle schede e per la predisposizione degli elenchi da sottoporre all'esame della C.R.I. ai fini delle deliberazioni di competenza. All'esecuzione delle deliberazioni stesse provvederà l'Ufficio regionale del lavoro, nei modi ordinari. Infine poichè quanto esposto riguarda anche i soggetti impegnati nei progetti di cui all'art.12 della L.R.n°85/95 e successive modifiche, si rappresenta l'esigenza che il competente gruppo di lavoro provveda a portare la presente a conoscenza degli enti ed uffici presso i quali i medesimi soggetti sono utilizzati, i quali provvederanno alla raccolta preventiva dei modelli compilati dagli interessati ed al loro inoltro ai competenti uffici di collocamento. Analoga azione di informazione nei confronti degli altri lavoratori interessati sarà esperita dagli U.P.L.M.O., per il tramite degli enti promotori dei progetti per L.S.U. approvati ai sensi della vigente normativa. Si rappresenta, infine, l'esigenza che gli adempimenti di cui sopra, nonchè quelli susseguenti all'approvazione della Commissione regionale, vengano espletati dai competenti uffici nei tempi e più brevi, così da consentire la piena fruizione da parte di aventi diritto dei benefici previsti dalla normativa vigente.


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