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Circolare

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Circolare n°244 del 16/11/96

Oggetto: Progettazione di L.S.U. rivolti ai soggetti di cui all'art.1, commi 2 e 3 della L.R.21/12/95, n°85, e di cui all'art.1 della L.R.06/04/96, n°24.


Comma 1. "Presentazione dei progetti" I Progetti, per la necessaria istruttoria e valutazione, dovranno pervenire, entro il termine massimo del 20 dicembre 1996, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili - via Pernice, 5 - Palermo. Oltre la predetta data risulterà possibile istruire e valutare progetti attuati da soggetti di cui alle lettere e), f) e g) del successivo punto 5, sempre che si sussistano le disponibilità di platea, anche attraverso procedure di mobilità, da operarsi secondo le vigenti disposizioni. I progetti dovranno essere predisposti in base agli allegati schemi: - deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, approvativa dei progetti, redatta per i Comuni e che gli altri soggetti dovranno adeguare ai rispettivi ordinamenti (all.1); - scheda progetto di lavori socialmente utili (all. "A"); - verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (all."B"); - modulo delle attività di orientamento (all."C"). I soggetti promotori di cui alle lettere b), c), e), f) e g) del successivo punto 5 dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti. Comma 2. "Categoria di lavoratori da utilizzare" ... Occorre evidenziare che la circolare ministeriale n°96/96 dell'08/07/96 ha precisato che " ... nel caso in cui i lavoratori impiegati in L.S.U. ricevano offerta di impiego a tempo determinato, l'ente utilizzatore potrà concedere periodi di sospensione dell'utilizzazione, sempre che ciò non rechi pregiudizio all'attuazione del progetto. Per tali periodi rimarrà sospesa anche l'erogazione del sussidio". Comma 3. "Durata dei progetti" I progetti avranno al durata di mesi sette, prorogabili - ove necessiti - a dodici mesi. Essi avranno inizio dopo la scadenza dei progetti approvati dalla C.R.I. rispettivamnete nelle sedute del 17/01/96 e del 30/04/96. Comma 4. "Oggetto degli interventi" Le iniziative sono volte al perseguimento di obiettivi socialmente utili nei settori in cui le attività, rientranti tra quelle istituzionali, tendono a migliorare la qualità dei servizi ed a consentire una maggiore fruibilità, ovvero hanno lo scopo di facilitare l'accesso al mercato del lavoro tramite misure innovative di formazione, di esperienze lavorative e di acquisizione di professionalità appetibili per l'accesso al mercato del lavoro. Possono promuovere i progetti di L.S.U. in parola: a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.L.03/02/93, n°29, con esclusione di quelle che abbiano personale eccedente rispetto ai programmi che si intendono attivare; b) le società a prevalente partecipazione pubblica; c) le cooperative sociali di cui all'art.1, comma 18 del D. L. n°01/10/96, n°510, in possesso dei prescritti requisiti; d) gli enti pubblici economici e le aziende sottoposte a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti (vedi Decreto assessoriale n°81/96/Gab./L del 22/02/96). e) tutti i soggetti indicati dall'art.5, comma 3, della L.15/12/72, n°772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale), non rientranti nelle previsioni dei punti precedenti, con esclusione di organizzazioni con finalità politiche e/o sindacali, e che non abbiano operato riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (vedi Decreto assessoriale n°585/96 del 15/11/96); f) i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguano finalità di particolare valore sociale e che non perseguono scopo di lucro e che non abbiano operato riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (vedi Decreto assessoriale n°585/96 del 15/11/96); g) le cooperative costituite esclusivamente da lavoratori prioritari di cui all'art.1 della L.R.21/12/95, n°85, e dell'art.1 della L.R.06/04/96, n°24, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.15 della legge n°451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonchè l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego (vedi Decreto assessoriale n°585/96 del 15/11/96); L'assegnazione a progetti gestiti da enti di cui ai superiori punti c), e), f) e g) è operata a seguito di dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati, anche attraverso individuazione nominativa. Comma 12. "Monitoraggio degli interventi" All'atto di presentare i nuovi progetti per il 1997, in applicazione del comma 23 dell'art.1 del D.L. 01/10/96, n°510, gli enti utilizzatori dei progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nelle sedute del 17 gennaio 1996 e 30 aprile 1996 faranno pervenire, completata in ogni sua parte, l'unita scheda di monitoraggio degli interventi in parola (all. D). A decorrere dalla pubblicazione sono sospesi i provvedimenti di mobilità tra e nei progetti, anche quelli fra progetti gestiti dallo stesso ente, con eccezione di quelli relativi a istanze pendenti presso questo Assessorato.


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