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Circolare

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Circolare n°16 I.N.P.S. del 23/01/97.

"Disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione per i L.S.U. e all’indennità di mobilità contenute nella legge n°608/96 di conversione del D.L. n°510/96".


Con nota del 31/10/96 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel far presente che il diritto al sussidio sorge dalla data in cui il singolo lavoratore viene utilizzato nel progetto di lavoro socialmente utile e che il sussidio stesso non può essere riconosciuto per periodi precedenti a tale data, ha precisato che potrà però essere corrisposto l’intero ammontare anche se l’attività sia iniziata a mese inoltrato qualora l’interessato abbia comunque lavorato per il numero di ore previsto per l’intero mese, dato che l’articolazione dell’orario di lavoro viene liberamente determinata dal soggetto utilizzatore. Le SAP (uffici periferici dell’I.N.P.S.)provvederanno quindi ad erogare il sussidio per l’intero importo mensile anche nel caso in cui il lavoratore abbia iniziato l’attività nel corso del mese qualora l’Ente gestore dichiari che nello stesso mese l’interessato abbia lavorato per tutte le ore previste dal progetto. La data di effettivo inizio dell’attività da acquisire i tali casi nella procedura automatizzata di liquidazione del sussidio è quella del primo giorno del mese. Si sottolinea che ciò vale però soltanto per le ore di lavoro relative al mese di inizio dell’attività del singolo lavoratore. Qualora, in considerazione del ritardo verificatosi nell’assegnazione al progetto, il singolo lavoratore abbia svolto, nel mese di inizio dell’attività, anche le ore di lavoro relative a mesi precedenti, il sussidio per tali mesi non potrà comunque essere erogato. In questi casi, secondo quanto precisato dal citato mistero, l’Ente utilizzatore provvederà al riequilibrio dell’orario attraverso la concessione di riposi compensativi. Il Ministero stesso ha altresi precisato che, in caso di ritardo nell’assegnazione dei lavoratori al progetto, la durata della loro utilizzazione, semprechè l’Ente vi abbia interesse, potrà essere quella originariamente prevista "Anche protraendosi oltre il termine stabilito per la cessazione del progetto". In sostanza, mentre alla data di scadenza prevista dal progetto i lavoratori utilizzativi fin dall’inizio (per esservi stati assegnati in tempo utile) cesseranno l’attività, quelli che vi siano stati assegnati successivamente potranno invece continuare a lavorare fino alla scadenza individualmente prevista se l’ente gestore vi abbia interesse. Così, ad esempio, per un progetto la cui durata prevista sia di nove mesi e che sia iniziato in data 01/07/96, i lavoratori che vi siano utilizzati di tale data cesseranno l’attività il 31/03/97, mentre quelli che vi siano stati via via assegnati dopo la data di inizio e sempre per nove mesi potranno invece cessare l’attività alla scadenza del nono mese di utilizzazione.


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