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Circolare n°259 del 17/04/1997

Oggetto: Progetti di L.S.U. – Chiarimenti sul rilevamento delle presenze, sulla vigilanza e sulla corresponsione del sussidio.


Essendo pervenuti numerosi quesiti circa l’attuazione di progetti di lavori socialmente utili, si forniscono i seguenti chiarimenti. 1. Vigilanza e utilizzazione dei lavoratori impegnati nei progetti. Preliminarmente occorre qui ribadire il contenuto del punto 8 della circolare assessoriale n.253/97 del 21/02/1997 che dispone che : " Per le modalità di utilizzazione dei lavoratori e per la corresponsione del sussidio si rinvia alle disposizioni precedentemente impartite". Al riguardo si richiamano, in quanto compatibili con la vigente normativa, le seguenti disposizioni Circolare Assessoriale n°226/96 del 23/02/96, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n°11, del 09/03/96; Vigilanza e determinazione del sussidio. Circolare Assessoriale n°96/88 del 10/08/88, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n°36, del 20/08/88; Circolare 96/88 Oggetto: "Art. 23 legge 11/03/88, n°67 – Realizzazione nei territori del Mezzogiorno di iniziative di utilità collettiva". "Vigilanza" Il controllo sulla regolare attuazione dei progetti, demandato agli Ispettorati del lavoro competenti per territorio, dovrà verificare la rispondenza delle attività a quanto stabilito dall’art.4 del citato decreto interministeriale, e cioè: il ristretto delle procedure di reclutamento; l’effettiva presenza dei giovani e la regolare tenuta dei libri prima indicati; l’osservanza della durata della prestazione; l’assolvimento degli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; ogni altra attività inerente l’esecuzione del progetto. È da tener presente: … l’effettiva presenza dei giovani utilizzati dovrà risultare dalla apposizione giornaliera delle rispettive firme sull’apposito registro istituito ai sensi dell’art.3, lettera b), del decreto interministeriale; la regolare tenuta dei libri di cui all’art.3 del citato decreto interministeriale implica, oltre che l’avvenuta vidimazione dell’ufficio provinciale del lavoro, la correttezza delle prescritte registrazioni e la loro rispondenza alla documentazione giustificativa. Del controllo effettuato l’ispettore darà atto controfirmando i libri in corrispondenza dell’ultima registrazione riscontrata; per l’osservanza della durata della prestazione occorre fare riferimento alle indicazioni contenute al riguardo nel progetto approvato e, indipendentemente da ciò verificare che la utilizzazione dei giovani si svolga nel periodo di validità del intervento, per un massimo di … ore mensili pro - capite; l’assolvimento degli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sarà riscontrato con l’esame della relativa documentazione; … Eventuali irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all’impresa responsabile dell’attuazione del progetto comunicate con le eventuali controdeduzioni dell’impresa, all’ente promotore, all’ufficio provinciale del lavoro, al gruppo XXII di questo Assessorato e alla Commissione regionale per l’impiego. Questo assessorato promuoverà i consequenziali provvedimenti dandone comunicazione agli uffici e agli organismi interessati. Circolare Assessoriale n°132/90 del 24/04/90, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n°24, del 19/05/90. Circolare n° 132/90 Oggetto: "Art.23, legge 11 marzo 1988, n ° 67. Fasi conclusive. "Vigilanza" Si richiama l’attenzione su quanto disposto dalla circolare n°96 del 10/08/88, in merito alla vigilanza da effettuare da parte degli ispettorati provinciali del lavoro. …, si ritiene opportuno ribadire l’opportunità che ispettorati del lavoro programmino periodiche visite ispettive per verificare, nelle varie fasi, la corretta attuazione dei progetti. Sono state evidenziate infatti, alcune situazioni non in linea con le indicazione del progetto e, in taluni casi, i giovani sono stati distolti dalle attività previste per essere utilizzati in attività diverse ovvero sono state attuate modalità e tempi di esecuzione dei progetti difformi senza la prevista preventiva autorizzazione ed intesa con gli uffici periferici territorialmente competenti. Queste situazioni abnormi, confermano la necessità di una costante vigilanza e sollecitano una più stretta informazione tra ispettorati ed uffici provinciali del lavoro. Gli ispettorati nei casi di gravi irregolarità quali ad esempio l’alterazione dei dati relativi alle presenze, ovvero manifesto disimpegno degli avviati, o grave negligenze degli organismi attuanti, dovranno darne immediata comunicazione all’Assessorato … Circa le modalità di rilevazione delle presenze appare pleonastico qui ricordare che, mentre i soggetti attuatori appartenenti alla pubblica amministrazione potranno procedere con le stesse modalità in uso per i propri dipendenti, per tutti gli altri soggetti il rilevamento delle presenze e le attività di controllo e vigilanza continuano ad essere disciplinati dalla circolare n°96/88. 2. Corresponsione del sussidio. La circolare n°16 del 27/01/97 della Direzione Generale dell’I.N.P.S. precisa che: "Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel far presente che il diritto al sussidio sorge dalla data in cui il singolo lavoratore viene utilizzato nel progetto di lavoro socialmente utile e che il sussidio stesso non può essere riconosciuto per periodi precedenti a tale data, ha precisato che potrà però essere corrisposto l’intero ammontare anche se l’attività sia iniziata a mese inoltrato qualora l’interessato abbia comunque lavorato per il numero di ore previsto per l’intero mese, dato che l’articolazione dell’orario di lavoro viene liberamente determinata dal soggetto utilizzatore. Le SAP (Sedi Autonome di Produzione ossia gli uffici periferici dell’I.N.P.S.) provvederanno quindi ad erogare il sussidio per l’intero importo mensile anche nel caso in cui il lavoratore abbia iniziato l’attività nel corso del mese qualora l’Ente gestore dichiari che nello stesso mese l’interessato abbia lavorato per tutte le ore previste dal progetto. La data di effettivo inizio dell’attività da acquisire i tali casi nella procedura automatizzata di liquidazione del sussidio è quella del primo giorno del mese. Si sottolinea che ciò vale però soltanto per le ore di lavoro relative al mese di inizio dell’attività del singolo lavoratore. Qualora, in considerazione del ritardo verificatosi nell’assegnazione al progetto, il singolo lavoratore abbia svolto, nel mese di inizio dell’attività, anche le ore di lavoro relative a mesi precedenti, il sussidio per tali mesi non potrà comunque essere erogato. In questi casi, secondo quanto precisato dal citato mistero, l’Ente utilizzatore provvederà al riequilibrio dell’orario attraverso la concessione di riposi compensativi."


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