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CIRCOLARE N. 19 /2000 - GURS n.34 del 21/07/2000
OGGETTO: Lavori socialmente utili - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, art.8 - Disciplina dell’utilizzo nelle attività – Applicazione art.5 legge 30 dicembre 1971, n. 1204 – Lavoratrici madri impegnate nei progetti per "lavori socialmente utili", "lavori di pubblica utilità", "cantieri scuola".-
- A tutti gli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili
- All’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
- All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
e, per conoscenza,
- Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro - Direzione generale per l’impiego - Div. II
- Agli Uffici di Gabinetto degli Onorevoli Assessori Regionali
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- Al Coordinamento regionale dell’I.N.P.S.
- Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell’Assessorato regionale del lavoro
Ad integrazione della circolare assessoriale 9 giugno 2000, n.14, a seguito della Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale dei rapporti di lavoro – Divisione VI, 26 maggio 2000, n°32/2000, ed in conformità alla predetta direttiva ministeriale, si impartiscono gli ulteriori chiarimenti in merito all'applicabilità del beneficio previsto dall'art.5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 alle lavoratrici madri impegnate nelle attività progettuali di cui all'oggetto.
A tale proposito occorre premettere che, benché l'utilizzazione dei lavoratori in tali attività non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro, la normativa vigente ha già previsto la parziale estensione di alcune tutele tipiche di tale rapporto (riposi, malattie, infortuni) alle categorie di soggetti impegnati nelle suddette attività.
Con particolare riferimento all'applicazione della legge sulla tutela delle lavoratrici madri, si osserva che l'art.1 della predetta legge stabilisce che le disposizioni contenute nel Titolo Primo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché di pubbliche amministrazioni e di società cooperative.
Dall'espressione letterale della norma sembra potersi dedurre che rientrano nella tutela tutte le situazioni contemplate allorché la lavoratrice si trovi in una posizione di subordinazione nello svolgimento dell'attività lavorativa, e ciò indipendentemente dal fatto che tale prestazione comporti l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro.
Sulla base di tale considerazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è dell'avviso che l'interdizione anticipata dal lavoro prevista dall'art.5 trovi applicazione anche alle fattispecie rappresentate.
Il suddetto orientamento appare peraltro comprovato dal disposto dell'art.8, comma 15, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, il quale ha disciplinato la corresponsione del trattamento economico di maternità per tutti i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro alle lavoratrici madri impegnate in lavori socialmente utili che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'art.17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
In tal modo è stata sancita, a parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la validità della tutela di cui agli artt.4 e 5 della legge 1204/71 anche nei casi di attività subordinata che non sia propriamente configurabile quale oggetto della tipica obbligazione di lavoro.
In relazione a quanto sopra, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha rassegnato l'avviso che anche per le fattispecie in esame debbano essere emanati i provvedimenti di interdizione dal lavoro di cui all'art.5 ai fini della corresponsione della relativa indennità di maternità.
L’ASSESSORE
(On.le Antonino Papania)
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