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Circolare

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Circolare n°273 del 10/09/1997

Oggetto: Progetti di lavori socialmente utili di cui all'art.12, comma 10, 11 e 12, della legge regionale 21 dicembre 1995, n°85, approvati dalla Commissione regionale del 13 e del 21 febbraio 1997 - Prosecuzione degli interventi fino al 28 febbraio 1998.


Come è noto, questo Assessorato ha approvato per il periodo 1 marzo - 30 settembre 1997 progetti, disciplinati dall'art.12, comma 10, 11 e 12, della legge regionale n°85/95, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego nelle sedute del 13 e 21 febbraio 1997. Il comma 3 dell'art.1 del decreto legge 1 ottobre 1996, n.510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n°608, consente che la durata massima di ogni singolo progetto sia di mesi dodici. Pertanto risulta possibile disporre la prosecuzione dei progetti di che trattasi per ulteriori cinque mesi, al fine di consentire l'attivazione delle misure predisposte in favore dei lavoratori interessati. La circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n°??/97 del 13 marzo 1997, recepita dalla Commissione regionale per l'impiego con deliberazione n°30 del ?? aprile 1997, inerente la ripartizione a livello regionale delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di lavori socialmente utili, conferisce priorità al finanziamento "dei progetti che si dovessero completare sino a 12 mesi". In dipendenza di ciò, la Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 10 del settembre 1997 ha disposto la prosecuzione dei progetti in parola sino al 28 febbraio 1998, condizionandone l'efficacia: Al reperimento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie per il periodo 1 novembre 1997 - 28 febbraio 1998; all'adozione di deliberazione esecutiva nelle forme di legge, da parte degli Enti promotori ed attuatori, con cui si dispone la prosecuzione dei progetti in parola; all'assunzione, a carico del bilancio dell'Ente attuatore, degli oneri assicurativi relativi alla copertura del periodo di prosecuzione ( 1 ottobre 1997 - 28 febbraio 1998). Gli enti attuatori, entro il termine massimo del 30 settembre 1997, faranno pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Direzione regionale Lavoro - Gruppo X- via Pernice, 5 - Palermo, deliberazione esecutiva nelle forme di legge, redatta secondo l'allegato schema predisposto per i Comuni e che gli altri soggetti dovranno adeguare ai rispettivi ordinamenti (all.1). Detta deliberazione va rimessa a cura dell'Ente attuatore, altresì alle seguenti competenti strutture: Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O.; Sede dell'I.N.P.S.; Ispettorato provinciale del lavoro; Sede I.N.A.I.L.; Sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura (S.C.I.C.A.). I progetti prevedono soltanto l'erogazione ai lavoratori interessati del sussidio di cui all'art.1, comma 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n°510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n°608. Per la gestione degli interventi in parola, restano salve le disposizioni impartite.


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