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Circolare

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Circolare n°291 del 28/01/1998

Oggetto: Progettazione di lavori socialmente utili rivolti ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 , e di cui all'art.1 della legge regionale 6 aprile 1996 n.24.


Il settimo comma dell'art.1 della legge regionale 23 gennaio 1998 , n.3 recita che " le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'art.22 della legge 24 giugno 1997 n.196, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998. " Nelle more della piena attuazione del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'art.1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3 è intendimento di questa Amministrazione acquisire progettualità di cui all'art.12, commi 10, 11 e 12, della legge regionale n.85/95, e successive modifiche ed integrazioni, ispirata ai progetti di prossima scadenza. A tal fine emanano le seguenti direttive, su conforme avviso di massima reso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 22 gennaio 1998 e del 27 gennaio 1998. 1. Presentazione dei progetti. I progetti, per la necessaria istruttoria e valutazione, dovranno pervenire entro il termine massimo del 20 febbraio 1998, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro - via Imperatore Federico, 70 - Palermo. Oltre la predetta data risulterà possibile istruire e valutare progetti attuati da soggetti di cui alle lettere e), f) e g) del successivo punto 5, sempre che sussistano le disponibilità di platea, anche attraverso procedure di mobilità, da operarsi secondo le vigenti disposizioni. I progetti dovranno essere predisposti in base agli allegati schemi: deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, approvativa dei progetti, redatta per i Comuni e che gli altri soggetti dovranno adeguare ai rispettivi ordinamenti (all."C"); scheda-progetto di lavori socialmente utili (all."A"); verbale di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (all."B"). I seguenti soggetti gestori dovranno allegare, altresì, idonea documentazione attestante il possesso dei prescritti requisisti ed i particolare: per gli enti di cui sub b) (società a prevalente partecipazione pubblica): 1. dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Ente, nelle forme di legge, dalla quale si evince che la società sia a prevalente partecipazione pubblica; per gli enti da cui sub c) (cooperative sociali): 1. statuto a ed atto costitutivo della cooperativa in copia autentica; 2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 3. certificato di iscrizione dal registro prefettizio; 4. dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentantedell'Ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, e cioè: che la cooperativa o le cooperative facenti parte del consorzio - rientri nelle previsioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381; che l'attività della cooperativa sia stata avviata da almeno due anni o sia stata assegnata a revisione ai sensi dell'art.3 della citata legge n.381 del 1991; che il numero dei soggetti da impegnare non sia eccedente al 30 % o al 15% dei lavoratori dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) della predetta legge; che non siano state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto; che non abbiano gestito un progetto di l.s.u., ovvero, nel caso che lo abbiano gestito, che siano almeno il 50 % dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore; per gli enti di cui sub e) (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale): 1. statuto a ed atto costitutivo della cooperativa in copia autentica; 2. dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei seguenti requisiti: che l'ente rientri fra i soggetti indicati dall'art.5, comma 3, della legge 15 dicembre 1972, n.772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile o di tutela ed incremento del patrimonio forestale); che l'ente non persegua finalità politiche e/o sindacali; che non abbia operato riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione nel progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati. per gli enti di cui sub f) (enti proprietari di beni culturali o che perseguano finalità di particolare valore sociale); 1. statuto a ed atto costitutivo della cooperativa in copia autentica; 2. dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei seguenti requisiti: che l'ente rientri tra i soggetti pubblici, o tra gli enti privati, o tra gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che persegua finalità di particolare valore sociale. Per questi ultimi dovrà essere allegata documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative di particolare valore sociale attuate, ovvero certificazione rilasciata da soggetto pubblico abilitato o dall'autorità tutoria; che l'ente non persegua scopi di lucro; che l'ente non abbia operato riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione nel progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati. per gli enti da cui sub g) (cooperative costituite esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per essere impegnati nei progetti in forza alla presente circolare): 1. statuto a ed atto costitutivo della cooperativa in copia autentica; 2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 3. certificato di iscrizione dal registro prefettizio; 4. dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei seguenti requisiti: che tutti i soci abbiano i requisiti per essere impegnati nel progetto; che la cooperativa no rientri tra quelle sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381; che il progetto, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.15 della legge n.451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonché l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego; 5. relazione o documentazione inerente gli sbocchi occupazionali dell'intervento. per gli enti da cui sub h) (collegi e ordini professionali, associazioni imprenditoriali ed enti bilaterali): 1. statuto a ed atto costitutivo dell'ente in copia autentica; 2. dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Ente, nelle forme di legge, dalla quale si evinca il possesso dei seguenti requisiti: che l'ente rientri tra i collegi ed ordini professionali, ovvero fra le associazioni imprenditoriali o fra gli enti bilaterali; che l'ente, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.15 della legge n.451/94, intenda far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa anche attraverso azioni di supporto, di divulgazione ed informazione tecnica, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di formazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione; che l'ente non abbia operato riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegni a non operarne durante il periodo di utilizzazione nel progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati. 2. Categoria di lavoratori da utilizzare Possono accedere alla misura i soggetti di cui all'art.1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e di cui all'art.1 della legge regionale 6 aprile 1996, n.24, in possesso dei requisiti prescritti dalle predette norme e che non fruiscono di altre misure di sostegno al reddito o assistenziali (CIGS, indennità di mobilità etc). I predetti lavoratori sono stati individuati come particolari categorie di cui all'art.25, comma 5 , lettera c), della legge 23 luglio 1991, n.223, con deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego, adottate nelle sedute del 14 dicembre 1995 e 28 marzo 1996, approvate e rese esecutive con decreti dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione n.1/96 del 4 gennaio 1996 e n.3 aprile 1996, vistati, rispettivamente, dalla Ragioneria Centrale presso L'Assessorato del Lavoro il 15 gennaio 1996 al n.1 e il 16 aprile 1996 al n.136. 3. Durata dei progetti. I progetti avranno la durata di mesi sei. Essi avranno inizio il 16 marzo 1998. L'assegnazione comunque , non può avere luogo se non sia trascorso un periodo di almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente progetto (cfr. art.1, comma 4 della legge regionale n.3/98). 4. Oggetto degli interventi. Le iniziative sono volte al perseguimento di obbiettivi socialmente utili nei settori in cui le attività rientranti tra quelle istituzionali, tendono a migliorare la qualità dei servizi ed a consentire una maggiore fruibilità, ovvero hanno lo scopo di facilitare l'accesso al mercato del lavoro tramite misure innovative di formazione, di esperienze lavorative e di acquisizione di professionalità appetibili per l'accesso al mercato del lavoro. L'oggetto progettuale, attesa la limitata estensione temporale, dovrà sostanzialmente ricalcare quello del precedente intervento. 5. Soggetti promotori e gestori di lavori socialmente utili. Possono promuovere i progetti di lavori socialmente utili in parola: le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29; le società a totale o prevalente partecipazione pubblica; le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,n.381, e loro consorzi; gli enti pubblici economici e le aziende sottoposte a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o da essa dipendenti (v. Decreto assessoriale n.81/96/Gab/L del 22 febbraio 1996); tutti i soggetti indicati dall'art.5, comma 3 della legge 15 dicembre 1972, n.772 (enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patrimonio forestale), non rientranti nelle previsioni dei punti precedenti, con esclusione di organizzazioni con finalità politiche e/o sindacali, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (v. Decreto assessoriale n.585/96 del 15 novembre 1996); i soggetti pubblici, gli enti privati e gli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali, archivistici, monumentali, ambientali e paesaggistici ovvero che perseguano finalità di particolare valore sociale e che non perseguono scopo di lucro e che non abbiano operato riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto, pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (v. Decreto assessoriale n°585/96 del 15/11/96); le cooperative costituite esclusivamente da lavoratori prioritari di cui alla presente circolare, che, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.15 della legge n°451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, nonchè l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego (v. Decreto assessoriale n°585/96 del 15/11/96); i collegi e gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e gli enti bilaterali che nel perseguimento delle finalità di cui all'.art.15 della legge n.451/94, intendano far conseguire ai lavoratori interessati l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche l'acquisizione di professionalità appetibili, di tirocini formativi e di orientamento in azienda, anche attraverso l'attivazione di misure di inserimento professionale o di autoimpiego, di interventi a sostegno della piccola e media impresa anche attraverso azioni di supporto, di divulgazione ed informazione tecnica, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di formazione e riqualificazione professionale, di erogazione dei servizi e di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione, e che non abbiano operato riduzione di personale negli ultimi dodici mesi e che si impegnino a non operarne durante il periodo di utilizzazione del progetto pena la revoca dell'impiego dei soggetti utilizzati (v. Decreto assessoriale n.77/97 del 21 febbraio 1997). 6. Qualifiche e livelli dei lavoratori da utilizzare. I progetti dovranno fare riferimento alle professionalità precedentemente impegnate nei progetti in scadenza facendo riferimento ai titoli di studio per l'accesso , in base al c.c.n.l. dell'ente utilizzatore ed ai profili professionali richiesti per l'espletamento della mansioni progettuali. 7. Attività formative e di orientamento. I progetti, ove necessiti, in relazione alle mansioni ed i compiti assegnati, possono prevedere, altresì, attività formative e tirocini formativi e di orientamento volti all'acquisizione di professionalità ed esperienze appetibili per l'accesso nel mercato del lavoro, o volte all'autoimpiego, ovvero che consentano l'impiego in società miste e nelle cooperative di lavorative già impegnati in lavori socialmente utili. In tale ipotesi gli Enti potranno avanzare apposita richiesta alla competente Direzione regionale della formazione professionale. Per quanto attiene le attività di orientamento, che saranno organizzate dalle competenti strutture, saranno apposte in essere in base al modulo allegato alla circolare assessoriale 16 novembre 1996, n.244/96 pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n.58 del 26 novembre 1996. 8. Assegnazione ai progetti. Ai sensi dell'art.1, comma 20 della legge n.608/96, che trova anche in atto applicazione in forza dell'art.1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3 , la Commissione regionale per l'impiego, al fine di non vanificare le attività formative e di non disperdere le professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti, ha disposto che all'assegnazione provvederà la competente Sezione circoscrizionale per l'impiego individuando i soggetti già impegnati nei precedenti interventi gestiti dallo stesso Ente e per l'espletamento di analoghe mansioni. Si precisa che non si può dare corso, in ogni caso, ad individuazioni parziali di lavoratori. Nel caso in cui L'Ente gestore dei precedenti progetti non provveda a presentare nuovi interventi ai sensi della presente circolare, il Coordinamento regionale per le misure di politica attiva del lavoro predisporrà appositi progetti di utilizzazione dei lavoratori che non hanno trovato allocazione nei nuovi progetti. Nell'approvazione dei progetti si terrà conto, comunque delle qualificazioni e della platea dei lavoratori rinvenibili nell'ambito del Comune in cui i lavoratori intendono essere utilizzati. Nel caso in cui il progetto preveda l'utilizzazione di qualificazioni non disponibili e la mancata assegnazione sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti progettuali, lo stesso sarà rigettato. Pertanto, i progetti potranno essere rimodulati , a cura del Coordinamento regionale per le misure di politica attiva del lavoro, in relazione alle unità di lavoratori ed alle qualifiche richieste in dipendenza della platea dei lavoratori disponibili. Si ribadisce che l'assegnazione, comunque, non può avere luogo se non sia trascorso un periodo di almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente progetto. (cfr. art.1, comma 4. della legge regionale n.3/98) 10. Dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati. Gli Uffici del lavoro ed i soggetti utilizzatori provvederanno a dare la massima divulgazione alla presente circolare presso i lavoratori interessati. I lavoratori interessati entro, e non oltre, 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione e Siciliana della presente circolare, a pena di esclusione dai progetti, dovranno produrre la dichiarazione di disponibilità alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale dichiarazione di disponibilità dovrà essere resa nell'allegato modulo "D", sia per i soggetti di cui all'art.1, comma 2 della legge regionale n.85/95 che per quelli di cui all'art.1, comma 3, della legge regionale n.85/95 e dell'art.1 della legge regionale n.24/96. Appare pleonastico qui ricordare che se i lavoratori siano iscritti in una Sezione circoscrizionale per l'impiego non ricadente nell'ambito territoriale in cui gli stessi aspirano ad essere utilizzati, dovranno procedere al trasferimento di iscrizione prima della presentazione della dichiarazione di disponibilità. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego provvederanno a rimettere, debitamente compilato, il modello allegato "E" inerente i dati delle disponibilità d'utilizzo pervenute.


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