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Circolare

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Circolare n°292 del 29/01/1998

Oggetto: Lavori socialmente utili - Art.1, commi 2 e 8 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3 - Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468 - Progetti di utilità collettiva di cui agli art.11 e art.12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 .


La legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, ha introdotto disposizioni di ampia modificazione dell'art.11 e dell'art.12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85. Specificatamente la normativa sopra richiamata: amplia le aree di intervento dei progetti di utilità collettiva di cui agli art.11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, a tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori (cfr. art.1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3); consente che gli interventi di cui sopra possano essere proposti e realizzati dagli enti di cui all'art.14 comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n.451, cioè tutti i soggetti legittimati a promuovere lavori socialmente utili (cfr. art.1, comma 8, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3); dispone che le provincie ed i comuni istituiscano un "fondo per l'occupazione" da destinare ad interventi per l'occupazione a cui confluiscano fondi regionali e dei bilanci degli enti locali, per finanziare - tra l'altro - il cofinanziamento dei contratti di diritto privato in parola (cfr. art.4, comma 4, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.). In dipendenza di ciò sono in corso di emanazione le modifiche al Decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n.744/97/Gab./L, registrato alla Corte dei Conti il 7 novembre 1997, registro 1, foglio 93, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n.71 del 20 dicembre 1997. Pertanto, il termine di sessanta giorni contenuto nell'art.1, comma 2 del citato Decreto assessoriale 3 ottobre 1997, n.744/97, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S., dell'emanando decreto assessoriale.


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