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10/07/2010 - Stabilizzazioni: 4 ragioni per il No
La stabilizzazione dei precari una battaglia persa in partenza. Non solo per il Patto di stabilità ma anche per il principio costituzionale inderogabile secondo cui nella Pubblica ammnistrazione si entra solo per concorso. Nella Finanziaria nazionale, quella del 2007, si prevedeva la possibilità di stabilizzare, ma a condizione di ricorrere a procedure selettive. Il commissario dello Stato Lepri Gallerano aveva già stoppato a maggio la Finanziaria regionale 2010 nel tentativo di stabilizzare i precari regionali e più di recente la Corte dei Conti Sicilia ha definito un tale intervento una “mortificazione per le centinaia di migliaia di giovani disoccupati in Sicilia”. Al Senato un emendamento prevede solo la proroga di un anno dei precari negli Ee. ll., ma entro il 40 per cento della spesa per il personale.
La stabilizzazione dei precari siciliani presenti all’interno degli Enti Locali, è divenuto uno dei temi più scottanti dell’agenda politica regionale, anche perché il loro numero è progressivamente aumentato negli anni fino raggiungere le 22.500 unità. Ma non ci sono solo loro. Si aggiungono i seimila precari della Regione, i seimila Asu, i settemila Lsu. Poi quelli della Formazione, i Forestali. Tutti in conto nella tabella che pubblichiamo ogni giorno in prima pagina.
Impugnativa del commissario dello Stato. Già la Finanziaria regionale 2010 era intervenuta sull’argomento, stabilendo, nella sostanza, la progressiva assunzione, ma, questa, come altre numerose norme della Finanziaria, approvata dall’Assemblea regionale il 1° Maggio del 2010, è stata impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, il prefetto Michele Lepri Gallerano. In particolare, lo stesso commissario dello Stato, nell’esporre le proprie ragioni precisa che “la norma sostanzialmente consentirebbe, peraltro retroattivamente, una diversa definizione della base di calcolo per gli oneri del personale ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, con presumibili effetti negativi per il bilancio dell’ente e conseguentemente sui saldi di finanza pubblica”.
Successivamente all’impugnazione della Finanziaria il governo regionale ha intrapreso una serie di iniziative istituzionali e politiche finalizzate al raggiungimento dello stesso obiettivo, cercando, anche, di ottenere una deroga al patto di stabilità interno ed evidenziando la possibilità di reperire le risorse economiche necessarie dai soli fondi regionali, infatti, la Commissione Bilancio dell’Ars avrebbe, già, verificato la sussistenza della copertura economica, cioè oltre 300 milioni di euro.
In particolare, nel decreto c.d “Anticrisi”, in corso di approvazione in Parlamento, è stato inserito un emendamento, già approvato in commissione Bilancio del Senato e sostenuto dal Governo, che prevede la proroga dei contratti per ulteriori 12 mesi, visto che il ministro Tremonti non sembrerebbe intenzionato a concedere alcuna deroga al patto di stabilità dei Comuni siciliani.
Patto di stabilità interno 2010. È opportuno evidenziare che la definizione delle regole del, tanto citato, patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull’andamento della finanza pubblica e si decide l’entità delle misure correttive da porre in atto per l’anno successivo e la tipologia delle stesse. In particolare, la circolare n. 15/2010, emanata dalla Ragioneria generale dello Stato in data 30 marzo 2010, concerne il “patto di stabilità interno” per l’anno 2010 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il documento contiene criteri interpretativi per l’applicazione del patto di stabilità interno da parte degli enti locali, evidenziando, in particolare le novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti.
Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell’indebitamento netto degli enti territoriali, cioè le regioni e gli enti locali.
In tema di stabilizzazione, è interessante ricordare come la legge finanziaria nazionale per l’anno 2007 aveva previsto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione di personale, utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento ad esigenze durature dell’amministrazione. La stabilizzazione, in quel caso, riguardava il solo personale non dirigenziale, che avesse maturato il requisito di tre anni di servizio complessivi.
Finanziaria nazionale 2007. Nei dettagli dell’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), si precisava che l’amministrazione che avesse proceduto alla stabilizzazione avrebbe potuto fare utilmente riferimento alle procedure selettive svolte presso altre amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per la quale si fosse stipulato il contratto a tempo indeterminato, diversamente, sarebbe stato necessario procedere ad una nuova selezione, come nel caso di chi fosse stato assunto con procedure diverse.
Corte dei Conti Sicilia. Nel completare l’analisi dei fatti è necessario ricordare che, nei giorni scorsi, in occasione dell’udienza pubblica tenutasi davanti alle Sezioni riunite della magistratura contabile regionale, il procuratore generale della Corte dei conti per la Regione siciliana, Giovanni Coppola, evidenziava sul tema delle stabilizzazioni dei precari siciliani, come sia divenuta una prassi, non soltanto giuridicamente contestabile, ma, soprattutto “eticamente scorretta, in quanto rappresenta una mortificazione per le centinaia di migliaia di giovani disoccupati che non hanno mai ricevuto alcun aiuto economico dalla Pubblica amministrazione semplicemente perché ignorati a beneficio di soggetti che senza concorso sono stati selezionati non per merito o intelligenza ma solo in ossequio a logiche spesso clientelari che hanno avuto di mira le prossime elezioni, anziché le prossime generazioni”.
Articolo pubblicato il 10 luglio 2010
quotidiano di Sicilia
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