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16/08/2010 - CIRCOLARE N. 4 /2010/AG-V DEL 13/08/2010
REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative
_______________
Prot. n. 1283/Serv. V lì, 13 agosto 2010
OGGETTO: Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica - Circolare 31 dicembre 2009, n. 99/AG-V. –
Prime direttive.
CIRCOLARE N. 4 /2010/AG-V
- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e
di lavoratori stabilizzati
- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”
- Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro”
- Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”
- Ai Servizi “Ispettorati provinciali del lavoro”
- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia
- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- All’On. Assessore regionale della famiglia - Ufficio di Gabinetto
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego,
l’orientamento, i servizi e le attività formative
L O R O S E D I
Con la circolare 31 dicembre 2009, n° 99, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I, 15 gennaio
2010, n. 2, sono state emanate, di concerto con il Ragioniere Generale della Regione, le direttive
attuative e i necessari chiarimenti per la prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione
previste dalla legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato per l’anno 2010,
richiamando l’attenzione degli enti locali circa gli obblighi discendenti dal rispetto dell'articolo 76
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 .
La legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella G.U.R.I. 30 luglio 2010 – Supplemento
ordinario n. 174/L, che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2010, n.
78 recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
contiene, tra l’altro, all’articolo 9, disposizioni limitative in materia di impiego pubblico finalizzate al
contenimento della spesa che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto
conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea.
L’articolo 14 della predetta legge n. 122/2010, recante “ Patto di stabilità interno e altre
disposizioni sugli enti territoriali ”, al comma 24-bis per le regioni a statuto speciale deroga alle
disposizioni limitative contenute al comma 28 del richiamato articolo 9, così disponendo: “ I limiti
previsti dall'articolo 9, comma 28 possono essere superati limitatamente in ragione della proroga
dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni
caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni
pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente,
attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione
concernente gli specifici profili professionali richiesti.”.
Il comma 24-ter dell’articolo 14, altresì, per le proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis
testè citato, esclude l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo che
sostituisce il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel modo seguente: “ È fatto divieto agli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i
restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si
applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno
2010.”.
Alla luce delle superiori disposizioni gli enti locali possono procedere, in linea con la
normativa nazionale succitata, alla proroga dei contratti già perfezionati di cui alla legge regionale
n. 85/95 e successive modifiche e integrazioni nonché dei contratti a termine previsti dalle leggi
regionali 26 novembre 2000, n. 24 e 29 dicembre 2003, n. 21.
In ordine alle “nuove assunzioni”, si confermano le direttive già impartite con la sopra citata
circolare n. 99/2009 circa gli obblighi, per gli enti locali, discendenti dal rispetto dell’articolo 76
della legge 6 agosto 2008, n. 133 come ora modificato dall’articolo 14, comma 9, della legge
122/2010.
La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito
Internet istituzionale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it nella pagina di
questa Agenzia.
IL RAGIONIERE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
(Dott. Vincenzo Emanuele) (A. RUSSO)
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