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23/11/2010 - DISEGNO DI LEGGE n. 629 DEL 27/10/2010 Firmatari Rinaldi Francesco (PD).
Disposizioni per favorire la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili dei soggetti destinatari del regime transitorio
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
il presente disegno di legge muove dalla
constatazione che nonostante il susseguirsi di
normative nazionali e regionali finalizzate alla
stabilizzazione del precariato, di fatto, molti
lavoratori utilizzati in attività socialmente utili
non riescono a fuoriuscire da questo bacino.
E' un dato confermato anche da circolari
assessoriali che soggetti impegnati in attività
socialmente utili restano fuori dal programma di
fuoriuscita perché gli enti utilizzatori privati non
provvedono ad adottare il programma di fuoriuscita
previsto dalla normativa.
Ma non solo. Molti di questi lavoratori a causa
della mancata informazione da parte degli enti
utilizzatori non hanno neppure inoltrato la specifica
richiesta nei termini previsti dalla legge al fine di
dare loro uno sbocco occupazionale.
La legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, infatti,
all'articolo 74, reca delle speciali procedure per
l'individuazione del soggetto utilizzatore nelle
attività socialmente utili, demandando all'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione
l'incombenza di provvedere attraverso i propri uffici
periferici ad accertare l'ente presso cui il
lavoratore ha prestato la propria attività per almeno
45 giorni alla data di entrata in vigore della legge,
ovvero entro il 31 dicembre 2004. L'articolo
successivo (articolo 75), inoltre, introduce ulteriori
disposizioni per assicurare la prosecuzione
nell'utilizzazione in attività socialmente utili di
quei lavoratori, destinatari del regime transitorio,
per i quali gli enti utilizzatori privati non
provvedono ad adottare il programma di fuoriuscita. In
tal caso, la suddetta norma prevede che l'Assessorato
al lavoro promuova iniziative volte all'utilizzazione
degli stessi lavoratori presso enti legittimati
diversi dall'amministrazione regionale, su richiesta
dei soggetti interessati'.
Posta la norma, il dato di fatto che si registra è,
purtroppo, che alcuni dei soggetti interessati' non
sono stati messi a conoscenza della necessità di
formulare esplicita richiesta di utilizzazione presso
enti diversi, per cui scaduto il termine previsto, pur
rientrando nella categoria contemplata dalla
normativa, sono rimasti utilizzati senza alcuno sbocco
occupazionale.
Ci appare, pertanto, necessario intervenire
legislativamente al fine di consentire uno sbocco
occupazionale a questi lavoratori che continuano ad
essere utilizzati presso gli enti e che avevano
maturato le condizioni prescritte dalla legge.
In tale direzione, il presente disegno di legge che
sottoponiamo alla approvazione di tutte le forze
politiche presenti all'Assemblea regionale, prevede al
suo articolo unico la prosecuzione nell'utilizzazione
in attività socialmente utili dei lavoratori
destinatari del regime transitorio utilizzati dai
soggetti di cui al decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, e stabilisce, inoltre, al comma 2 che i
soggetti destinatari del regime transitorio che hanno
prestato la propria attività presso le aziende ed enti
pubblici dipendenti dall'amministrazione regionale o
comunque da essa vigilati o presso gli enti locali
territoriali o istituzionali, per almeno 45 giorni
alla data del 31 dicembre 2004, ai sensi degli
articoli 74 e 75 della legge regionale n. 17 del 2004,
possono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro
territorialmente competente apposita istanza
documentata di assegnazione presso l'ente
utilizzatore, entro e non oltre novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
1. La presente legge favorisce la prosecuzione
nell'utilizzazione in attività socialmente utili dei
lavoratori destinatari del regime transitorio
utilizzati dai soggetti di cui al decreto legislativo
1 dicembre 1997, n. 468.
2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti destinatari
del regime transitorio che hanno prestato la propria
attività presso le aziende ed enti pubblici dipendenti
dall'amministrazione regionale o comunque da essa
vigilati o presso gli enti locali territoriali o
istituzionali per almeno quarantacinque giorni alla
data del 31 dicembre 2004, ai sensi degli articoli 74
e 75 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
possono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro
territorialmente competente apposita istanza
documentata di assegnazione presso l'ente
utilizzatore, entro e non oltre novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
Art. 2.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
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