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27/12/2011 - Ecco il perchè dello stop alle stabilizzazioni
27 dicembre 2011 - Il commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale gli articoli 1, commi 1,2 e 9; 2; 3; 4; 5; 7, comma 2, e 8 del disegno di legge dal titolo ‘Misure in materia di personale della Regione Siciliana e di contenimento della spesa’.
Il testo, che prevede la stabilizzazione dei precari regionali in un triennio, era stato approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 22 dicembre scorso. In particolare, la scure si e’ abbattuta sull’articolo 1, commi 1, 2 e 9 per violazione degli articoli 81, comma 4 e 117, comma 2 lett. l) della Costituzione; sugli articoli 2, 3, 4, 5, 7, comma 2 per violazione dell’articolo 81, 4° comma della Costituzione e l’articolo 8 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
Secondo il prefetto Carmelo Aronica, commissario dello Stato per la Regione siciliana, infatti, le disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3; 4; 5 e 7, comma 2 sono “prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale”.
“Il legislatore siciliano – si legge nell’impugnativa -, si è sottratto alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidità del bilancio cui l’articolo 81 si ispira, non garantendo per le nuove maggiori spese previste una copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri”. La Corte costituzionale, ricorda il prefetto Aronica, “ha specificato che una ragionevole indicazione dei mezzi di copertura deve sussistere in caso di spese pluriennali, come quelle introdotte dalla norma censurata per gli anni successivi, affinchè il legislatore tenga conto dell’esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese”.
L’articolo 81 della Costituzione, in sostanza, impone al legislatore “l’obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi provvedendo al reperimento di mezzi necessari per farvi fronte, obbligo a cui è venuto meno il legislatore siciliano che ha autorizzato una spesa duratura destinata ad aumentare negli anni, senza dare copertura finanziaria sufficientemente sicura agli oneri derivanti”.
La scure del Commissario si è abbattuta anche sul comma 9 dell’articolo 1 con cui si stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2012 le indennità, i compensi, i gettoni o le altre utilità spettanti al personale dirigenziale di ruolo per incarichi aggiuntivi siano corrisposte nella misura del 50% direttamente a tale personale.
L’articolo 8, infine, si ritiene censurabile sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Esso infatti consente l’instaurarsi ‘ope legis’ di rapporti di lavoro per almeno 51 giorni, con soggetti di diverse qualifiche, che nel triennio 2007-2009 hanno prestato servizio con compiti amministrativi nei consorzi di bonifica.
“La norma, nell’introdurre l’avvio o la prosecuzione di contratti di lavoro con determinati soggetti che in passato hanno prestato servizio per un qualunque periodo di tempo compreso nel triennio preso a riferimento – si legge nell’impugnativa -, non tiene in alcun conto ne’ le reali esigenze operative degli enti in questione, ne’ le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata. La disposizione pertanto – conclude il commissario dello Stato – configura un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti”.
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