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27/07/2012 - DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE ART.5 FONDO UNICO PER IL PRECARIATO
Art. 5.
Fondo unico per il precariato
1. Per le finalità dell'articolo 12 della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche
ed integrazioni, l'autorizzazione di spesa per l'anno
2012, è incrementata, per l'esercizio finanziario
medesimo, di 13.000 migliaia di euro.
2. All'onere previsto dal comma 1, pari a 13.000
migliaia di euro, si fa fronte, per l'esercizio
finanziario 2012, con corrispondente riduzione della
dotazione delle sottoelencate Unità Previsionali di Base
e per gli importi a fianco indicati:
- U.P.B. 4.2.1.3.3, capitolo 215724 -5.400 migliaia di euro;
- U.P.B. 7.2.1.1.2, capitolo 108539 -3.600 migliaia di euro;
- U.P.B. 4.3.1.5.4, capitolo 219205 -4.000 migliaia di euro.
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