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30/12/2012 - Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

«Articolo 3. Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili. 1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013 ed in essere alla data del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all’articolo 14, commi 24- bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 30 aprile 2013 e, comunque, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo unico per il precariato di cui al combinato disposto dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, iscritto nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 di cui all’esercizio provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il __________. 2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, fino al 30 aprile 2013, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere, quantificato nel limite massimo di 12.104 migliaia di euro fino al 30 aprile 2013, si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio a valere sulle disponibilità del Fondo unico per il precariato di cui al combinato disposto dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, iscritto nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 di cui all’esercizio provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il __________. 36 XVI LEGISLATURA 9a SEDUTA 29/30 Dicembre 2012 Assemblea Regionale Siciliana 3. E’ autorizzata sino al 30 aprile 2013 la prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nell’esercizio provvisorio autorizzato con delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il _____________ relativo al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 – U.P.B. 4.2.1.5.2 capitolo 215704 – Accantonamento 1001».


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