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04/07/2013 - Ars Testo disegno di legge n.462 di iniziativa parlamentare sui lavoratori socialmente utili
Disegno di legge n.462 del 18/06/2013 di iniziativa parlamentare sui lavoratori socialmente utili in servizio negli enti locali e negli enti pubblici della Regione Siciliana presentato dall' On. Venturino Gruppo misto
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
Il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di
disciplinare in maniera organica il bacino dei
lavoratori socialmente utili appartenenti al regime
transitorio regionale, come di seguito specificato:
a) lavoratori impegnati in ASU ex Circolare
Assessoriale 12 gennaio 1999 n. 331/AG/99: questi
lavoratori sono stati utilizzati in progetti LSU,
finanziati ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della
Legge Regionale 7 marzo 1997 n. 6. Detti lavoratori
proseguono l'utilizzazione in ASU, con oneri a carico
del bilancio regionale, ai sensi della Legge regionale
26 novembre 2000 n. 24, che individua i soggetti
destinatari del regime transitorio regionale, così come
definito dall'articolo 4, commi 1 e 2 della stessa legge
regionale;
b) lavoratori impegnati in ASU ex articolo 4, comma
1 della legge regionale 26 novembre 2000 n. 24: sono
lavoratori impegnati in LSU con oneri a carico del Fondo
nazionale dell'occupazione e che, non rientrando tra
soggetti individuati dall'articolo 2 del Decreto
Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, sono stati posti a
carico del bilancio regionale, in quanto in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 della stessa
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
c) lavoratori appartenenti al Piano straordinario
dei LPU di cui al Decreto legislativo 07 agosto 1997 n
280 e PIP di Tipo A: questi lavoratori sono stati
inseriti nel regime transitorio regionale a seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1 della
legge regionale 31 marzo 2001, n 2.
La platea dei lavoratori interessati è di circa 5700
soggetti per un costo annuo presunto a carico della
Regione di euro 37.000.000,00.
Definito l'ambito circoscritto dell'azione occorre
aggiornare la Legislazione regionale in materia in
applicazione anche alle ultime disposizioni legislative
statali.
Occorre, in definitiva, uno sforzo legislativo e
finanziario per estendere la Legislazione regionale
prevista per i precari degli Enti anche ai lavoratori
socialmente utili, favorendo la contrattualizzazione del
rapporto di lavoro e superando l'assistenzialismo dei
sussidi di disoccupazione.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Ambito di applicazione della legge
1. Nell'ambito degli interventi, in materia di
lavoro della Regione, la presente Legge trova
applicazione al regime transitorio dei lavori
socialmente utili finanziati con oneri a carico del
bilancio regionale.
2. I lavoratori appartenenti al regime transitorio
di cui al comma 1 sono individuati dalle seguenti leggi:
a) legge regionale 26 novembre 2000 n. 24, articolo
4, commi 1 e 2;
b) legge regionale 31 marzo 2001 n. 2, articolo 1,
comma 1.
Art. 2.
Misure per l'avviamento al lavoro dei soggetti impiegati
in attività socialmente utili
1. La Regione promuove iniziative volte al sostegno
del reddito nonché misure per l'inserimento lavorativo
dei soggetti provenienti dal regime transitorio dei
lavori socialmente utili finanziati con risorse del
bilancio regionale, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e
dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 31 marzo
2001, n. 2 e degli altri soggetti, provenienti dal
sopra detto regime transitorio, attualmente impegnati in
progetti di attività socialmente utili, che già
percepiscono il sussidio mensile erogato dalla Regione.
Art. 3.
Bacino unico regionale dei lavori socialmente utili
1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono inseriti in
un bacino unico regionale ad esaurimento. I benefici
sono erogati fino alla concorrenza delle relative
risorse ai predetti soggetti impegnati in attività
socialmente utili, attraverso la predisposizione di
apposite graduatorie avendo riguardo, in via
prioritaria, ai soggetti con maggiore anzianità di
utilizzazione, a parità con il maggior carico familiare
ed infine di maggiore età.
2. L'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro è autorizzato ad emanare
un pubblico avviso per l'affidamento di progetti
quinquennali che prevedano l'impiego dei soggetti di cui
al comma 1, anche per lo svolgimento di attività
lavorative contrattualizzate di interesse pubblico
presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165
e la Regione, che li utilizzano.
Art. 4.
Erogazione dei contributi
1. L'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro è autorizzato ad erogare,
nelle more della definizione delle procedure per
l'attivazione delle misure di cui all'articolo 3,
l'assegno per lo svolgimento delle attività socialmente
utili.
2. Agli Enti che utilizzano i soggetti impegnati in
attività socialmente utili, l'Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, nel caso
in cui venga presentato il Programma di fuoriuscita dal
bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000,
n. 24, è autorizzato ad erogare il contributo di cui
all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 31 marzo
2007, n. 27, per l'attivazione della relativa misure di
fuoriuscita.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 continuano a
trovare applicazione tutte le misure di fuoriuscita dal
bacino dei lavori socialmente utili di cui all'articolo
25, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n.
21.
Art. 5.
Estensione benefici di legge alla platea
dei lavoratori socialmente utili
1. La Regione favorisce l'estensione dei benefici di
cui alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 ai
lavoratori socialmente utili appartenenti al regime
transitorio e non ancora contrattualizzati dagli Enti
che li utilizzano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo è autorizzato, a decorrere dell'esercizio
finanziario 2013, un limite di impegno quinquennale
di cui si provvede a valere sulle
disponibilità del bilancio della
Regione per il triennio 2013-2015.
Art. 6.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
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