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04/07/2013 - Ars Testo disegno di legge n.461 Norme in materia di ruolo unico dei lavoratori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato finanziati con oneri a carico del bilancio della Regione
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Disegno di legge n.461 del 18/06/2013 Norme in materia di ruolo unico dei lavoratori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato finanziati con oneri a carico del bilancio della Regione presentato dall' On. Venturino gruppo Misto
Onorevoli colleghi,
il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di
disciplinare in maniera organica il bacino dei
lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato
di diritto privato a tempo determinato, finanziati con
oneri a carico del bilancio della Regione, dopo
l'entrata in vigore dell'articolo 3 della Legge
regionale 22 gennaio 2013 n. 4 e dell'articolo 1 della
Legge regionale 22 gennaio 2013 n. 5, come di seguito
specificato:
a) lavoratori prioritari di contratti di lavoro
subordinato a termine di cui alla Legge Regionale 21
dicembre 1995 n. 85 (ex articolisti), alla Legge
regionale 6 aprile 1996 n. 24 (ex coordinatori dei
progetti di utilità collettiva) ed alla Legge regionale
14 aprile 2006 n. 16: questi lavoratori sono stati dal
1996, dopo che dal 1989 venivano inseriti nei progetti
di utilità collettiva (PUC ex articolo 23 Legge 11 marzo
1988 n. 67), utilizzati in progetti di LSU, ai sensi
dell'articolo 12 comma 10 della Legge regionale 21
dicembre 1995 n. 85. Questi lavoratori proseguono
l'utilizzazione in LSU, con oneri a carico del bilancio
regionale, ai sensi della Legge regionale 26 novembre
2000 n. 24, che nel recepire le disposizioni statali in
materia di LSU, individua i soggetti destinatari del
regime transitorio regionale, così come definito
dall'articolo 4 commi 1 e 2; lavoratori prioritari di
contratti quinquennali di lavoro subordinato a termine
di cui all'articolo 25 comma 1 lett. b) della Legge
regionale 29 dicembre 2003 n. 21; lavoratori prioritari
di contratti quinquennali di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 25 comma 1 lett. c)
della Legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21;
b) lavoratori prioritari di contratti di lavoro
subordinato a termine di cui all'articolo 1 comma 1
della Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, per
attività connesse ai compiti straordinari in materia di
protezione civile, ambientale e del territorio, delle
acque e dei rifiuti, finanziati con oneri del bilancio
della Regione.
In particolare le misure di intervento in materia di
ruolo unico riguardano i lavoratori precari che hanno
stipulato contratti di lavoro subordinato di diritto
privato a tempo determinato della durata di almeno 36
mesi e misure di fuoriuscita dal bacino del precariato
storico, ai sensi delle seguenti disposizioni
legislative:
1. Legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, articoli
11 e 12;
2. Legge regionale 26 novembre 2000 n. 24, articolo
4 commi 1 e 2;
3. Legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21, articolo
25 comma 1 lettere b) e c);
4. Legge regionale 14 aprile 2006 n. 16, articoli
4,6, 8, 10 e 11;
5. Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, articolo
1 comma 1;
La platea dei lavoratori interessati oscilla tra
18.500 e 20.000 soggetti titolari di contratti a
termine, per un costo annuo presunto a carico della
Regione di euro 240.000.000,00.
Pertanto, i lavoratori titolari di contratti di
lavoro subordinato di diritto privato a termine, sono
soggetti alla Direttiva comunitaria 28 giugno 1999 n.
70/1999/CE, che disciplina i contratti a tempo
determinato negli Stati membri dell'Unione europea,
ovviamente Sicilia compresa, come previsto dall'articolo
5 comma 2 della Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24.
La Direttiva comunitaria sancisce due principi
fondamentali:
a) quello di non discriminazione tra lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;
b) quello della prevenzione dell'abuso del ricorso
al contratto di lavoro a tempo determinato. Ai rapporti
di lavoro subordinato a tempo determinato che riguardano
il personale che ha stipulato i contratti di lavoro di
pubblico impiego di cui agli articoli 36 e 37 della
Legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, ai sensi e per gli
effetti della Legislazione vigente, si applica
l'articolo 36 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165 e nel caso di abusi per la reiterazione dei
contratti a termine, oltre il limite massimo di 36 mesi
comprensivo di proroghe e rinnovi, si applica anche la
clausola n. 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato vigente nell'Unione europea.
Oggi, in materia di Legislazione comunitaria che
disciplina il contratto a termine negli Stati membri
anche nel pubblico impiego, alcune recenti pronunce di
merito dei tribunali italiani hanno iniziato ad erodere
il divieto di conversione a tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro in essere, per rendere il nostro
diritto del lavoro conforme a quello europeo.
L'avvicinamento del nostro diritto del lavoro al
diritto del lavoro comunitario, è iniziato con
l'apertura delle procedure di infrazione dinanzi alla
Corte di Giustizia europea, per l'abuso dei contratti a
termine nel pubblico impiego, da parecchi anni ormai
prorogati in contrasto con quanto dispone la
Legislazione comunitaria vigente in materia e con il
superamento, secondo le sentenze di merito dei Giudici
del Lavoro, della barriera opposta alla conversione
costituita dall'articolo 97 della Costituzione. Inoltre,
da quando il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
richiede, all'articolo 35, il superamento di procedure
di reclutamento' anche per le assunzioni con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, alla
conversione giudiziale non può più opporsi alcun
problema di mancato rispetto della regola costituzionale
del concorso pubblico, se per essere assunti anche a
tempo determinato, bisogna superare delle prove
selettive pubbliche, disciplinate solo dalla Legge
specifica che ne prevede l'assunzione.
Infatti, secondo l'articolo 36 comma 2 del Decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le assunzioni con
contratti di lavoro flessibili e quindi anche con
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
oggi possono avvenire solo per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle
procedure di reclutamento vigenti'.
Definito quindi l'ambito circoscritto dell'azione,
occorre aggiornare la Legislazione regionale in materia
con le ultime disposizioni legislative statali di cui
all'articolo 1 comma 400 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228.
Occorre, in definitiva, un grande sforzo
legislativo, di concerto con lo stato, in materia di
precariato nella Pubblica Amministrazione, per
affrontare il problema del precariato storico negli Enti
Locali e negli Enti Pubblici della Regione. Occorre una
risposta concreta alla risoluzione del problema, secondo
quanto dispone la Legislazione nazionale, in armonia con
quanto prevede la normativa comunitaria vigente in
materia di contratti a termine negli Stati membri
dell'Unione europea.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Ambito di applicazione della legge
1. Nell'ambito degli interventi, in materia di
lavoro della Regione, la presente Legge trova
applicazione ai lavoratori titolari di contratti di
lavoro subordinato di diritto privato a tempo
determinato, con oneri a carico del bilancio regionale,
in servizio nella Regione e nelle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. I lavoratori appartenenti alla platea di cui al
comma 1 sono individuati dalle seguenti leggi:
a) legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, articoli
11 e 12;
b) legge regionale 26 novembre 2000 n. 24, articolo
4, commi 1 e 2;
c) legge regionale 29 dicembre 2003 n. 21, articolo
25 comma 1, lettere b) e c);
d) legge regionale 14 aprile 2006 n. 16, articoli 4,
6, 8, 10 e 11.
e) legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, articolo
1, comma 1.
Art. 2.
Contingente unico regionale dei lavoratori precari
1. I posti che, dopo l'applicazione delle procedure
di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre
2010 n. 24, risultano ancora disponibili nelle dotazioni
organiche della Regione, delle province e dei comuni,
nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle
predette disposizioni risultino ancora disponibili
presso le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, sono attribuiti, con effetto dal .per
categorie, posizioni economiche e profili professionali
uguali ed equiparabili ai lavoratori precari in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1 commi 519 e 558
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificata ed
integrata dall'articolo 3 comma 90 e comma 94 lett. b)
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che ne facciano
espressa domanda.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è individuato
dall'Amministrazione regionale, un contingente unico
regionale articolato per provincia dei lavoratori
precari, titolari di contratti di lavoro subordinato di
diritto privato a tempo determinato, stipulati ai sensi
e per gli effetti degli articoli 11 e 12 della legge
regionale 21 dicembre 1995 n. 85, dell'articolo 4 della
legge regionale 14 aprile 2006 n. 16, dell'articolo 25
comma 1 lettere b) e c) della legge regionale 29
dicembre 2003 n. 21 e dell'articolo 1 comma 1 della
Legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24, distinto per
categorie, posizioni economiche, profili professionali e
per anzianità contrattuale, costituito dai lavoratori
che alla data del 30 novembre 2012 si trovavano in
costanza di rapporto di lavoro ed in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, che alla data di entrata in
vigore della presente legge non abbiano trovato
collocazione nelle dotazioni organiche delle
amministrazioni pubbliche, in applicazione dell'articolo
6 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 24.
3. Nelle more della collocazione in ruolo, i
soggetti di cui al comma 2 continuano a prestare
servizio presso gli Enti che alla data di entrata in
vigore della presente Legge li utilizzano con contratti
di lavoro subordinato di diritto privato a tempo
determinato, stipulati secondo le disposizioni
legislative regionali vigenti in materia.
4. L'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro di concerto con
l'Assessore regionale per la funzione pubblica e le
autonomie locali, provvedono ad emanare, entro novanta
giorni dell'entrata in vigore della presente legge, il
relativo Decreto assessoriale attuativo per la
disciplina del ruolo unico regionale su base provinciale
dei lavoratori precari, titolari di contratti di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo determinato, in
essere alla data del 30 novembre 2012.
Art. 3.
Censimento delle disponibilità in organico degli Enti
1. Per l'attuazione dell'articolo 2, le
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma
2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la
Regione, sono tenute a trasmettere all'Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro e per la funzione pubblica e le autonomie locali,
entro il termine perentorio di trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i
posti in dotazione organica che alla predetta data non
risultano coperti, fatti salvi quelli per i quali, entro
la data di entrata in vigore del presente disegno di
legge, siano stati oggetto di procedure selettive e
concorsuali oppure di procedure di stabilizzazione, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 24.
2. In caso di inadempienza delle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1, l'Assessore regionale per
la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di
concerto con l'Assessore regionale per la funzione
pubblica e le autonomie locali, è autorizzato a disporre
direttamente tutti gli interventi ispettivi e
sostitutivi necessari per la rilevazione e la
conseguente copertura dei posti disponibili nelle
dotazioni organiche di ciascun Ente.
Art. 4.
Divieto di nuove assunzioni e prosecuzione
dei rapporti di lavoro a termine
1. Fino a quando non saranno espletate le procedure
di cui agli articoli 2 e 3 le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo
30 marzo 2001 n. 165 e la Regione non possono procedere
all'ulteriore assunzione di personale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano
applicazione per i processi di stabilizzazione di
soggetti già destinatari del regime transitorio dei
lavori socialmente utili finanziati con risorse del
bilancio regionale nonché per i soggetti destinatari dei
processi di stabilizzazione effettuati ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 17, commi 10, 11 e 12 del
Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modifiche ed integrazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102
e per i processi di stabilizzazione di cui al presente
disegno di legge.
3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di
stabilizzazione di cui al comma 2, permanendo il
fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze
istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati,
le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, debbono,
secondo i principi stabiliti dal comma 24 bis e 24 ter
dell'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 proseguire, in
costanza di rapporto, i contratti di lavoro subordinato
di diritto privato a tempo determinato dei lavoratori in
essere alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5.
Ruolo soprannumerario
1. Espletate le procedure di cui all'articolo 2, i
soggetti idonei non ancora ammessi nelle dotazioni
organiche per mancanza di disponibilità sono collocati
in soprannumero, con effetto dal 1 agosto 2013, nei
ruoli organici del personale di categoria, posizione
economica e profilo professionale uguale o equiparabile
degli Enti medesimi presso i quali prestano servizio da
almeno tre anni.
2. Nel caso in cui in una stessa provincia regionale
risultino Enti che hanno ruoli di personale con
categorie, posizione economiche e profilo professionale
uguali o equiparabili a quelle di cui al comma 1 ed i
cui posti nelle dotazioni organiche risultino vacanti, i
soggetti idonei non ancora immessi nelle dotazioni
organiche o non collocati in soprannumero sono
inquadrati nei posti disponibili e vacanti.
3. All'attuazione di cui al comma 2, provvede
l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore
regionale per la funzione pubblica e le autonomie
locali, su domanda dei soggetti interessati, sentite le
Amministrazioni competenti.
Art. 6.
Norme relative all'inquadramento in ruolo o in
soprannumero
1. Ai soggetti, titolari di contratti di lavoro
subordinato di diritto privato, stipulati ai sensi e per
gli effetti degli articoli 11 e 12 della legge regionale
21 dicembre 1995 n. 85 e dell'articolo 4 della legge
regionale 14 aprile 2006 n. 16, dell'articolo 25, comma
1, lett. b) e c) della legge regionale 29 dicembre 2003
n. 21 e dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale
29 dicembre 2010 n. 24, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2 della presente legge, con effetto
dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli
idonei.
2. Il collocamento nei ruoli, anche in soprannumero,
o l'iscrizione nel contingente unico regionale, è
effettuato dopo il collocamento dei soggetti di cui al
predetto articolo 2, nell'ordine risultante dalle
rispettive graduatorie su base provinciale.
Art. 7.
Norme finanziarie in favore dei soggetti titolari di
contratti di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato
1. Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e la Regione, pongono in essere le procedure
di stabilizzazione previste dall'articolo 6 della legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 24, nei confronti dei
lavoratori precari destinatari del regime transitorio
dei lavori socialmente utili, titolari di contratti di
lavoro subordinato di diritto privato a tempo
determinato e dei contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, finanziati con risorse del bilancio
regionale, sono concessi:
a) per cinque anni successivi alla stabilizzazione,
i benefici di cui all'articolo 4, comma 3 della legge
regionale 14 aprile 2006 n. 16 per singolo soggetto
stabilizzato;
b) per un ulteriore quinquennio successivo alla
stabilizzazione, il contributo già concesso ai sensi
dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003
n. 21 e dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale
31 dicembre 2007 n. 27.
2. I contributi di cui al comma 1, nei limiti delle
disponibilità finanziarie del bilancio della Regione,
possono essere riconfermati alla scadenza.
3. In caso di mancata stabilizzazione dei lavoratori
precari entro il 31 dicembre 2013, per mancanza dei
presupposti di cui all'articolo 6 della legge regionale
29 dicembre 2010 n. 24, i benefici di cui all'articolo
4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006 n. 16 e
all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31
dicembre 2007 n. 27, sono riconosciuti anche in caso di
prosecuzione, in costanza di rapporto di lavoro dei
contratti di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato e contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2012. Il contributo di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 27 è
in tal caso riconosciuto annualmente, previa verifica
dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e
il lavoro dei presupposti per la stabilizzazione del
rapporto di lavoro precario.
4. Le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,
che hanno adottato la modifica del Programma di
fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai
sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale
29 dicembre 2003, n. 21 e successivamente approvato
dalla Commissione regionale per l'impiego, sono tenute a
completare le procedure di stabilizzazione di cui
all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 24, entro il termine perentorio del 30 giugno 2013.
5. Alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,
che non hanno completato le procedure di stabilizzazione
dei lavoratori precari titolari di contratti di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo determinato e dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
entro il termine di cui al comma 4, sono revocati
dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro, i contributi già concessi per le
misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente
utili, di cui all'articolo 25, comma 1, della legge
regionale 29 dicembre 2003 n. 21.
6. Per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2013, un limite di impegno quinquennale di
, cui si provvede a valere sulle
disponibilità del bilancio della
Regione per il triennio 2013-2015.
7. Per le finalità, relative alla stabilizzazione
dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29
dicembre 2010 n. 24 è autorizzato, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2013, un limite di
impegno cui si provvede a valere sulle
disponibilità del bilancio della
Regione per il triennio 2013-2015.
Art. 8.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
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