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10/01/2014 - La platea degli ASU rischia di ritornare nel limbo : presentati emendamenti sfavorevoli alla nostra categoria
La platea degli ASU rischia di ritornare nel limbo : presentati emendamenti sfavorevoli alla nostra categoria.
di seguito le osservazioni e gli emendamenti a firma MGL
OSSERVAZIONI ALL’ART 30 DELLA LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE APPROVATO IN COMMISSIONE BILANCIO
Riteniamo quanto mai opportuno rilevare alcune criticità al disposto normativo di cui all’art 30 della legge di stabilità regionale approvato in Commissione Bilancio, predisposto dal governo regionale in relazione alla problematica precariato, intesa a dare continuità e stabilizzazione alla platea dei lavoratori interessati alla luce delle nuove disposizioni normative vigenti in materia .
Da una prima e attenta lettura del testo, emergono con forza alcuni aspetti che, non rassicurano i lavoratori interessati sia dal punto di vista della stabilizzazione a tempo indeterminato che della continuità delle attività in essere.
Non tenere conto della specificità e diversità dei lavoratori interessati nel contesto della platea presa in esame, sotto il profilo giuridico delle prestazioni lavorative rese all’ente, uniformando chi di fatto è utilizzato in Attività Socialmente Utili (per i quali non si riscontra l’instaurazione di un valido rapporto di lavoro , ma un’utilizzazione dietro erogazione di un sussidio di disoccupazione da parte dell’INPS) con chi di fatto è stato depennato dall’elenco dei soggetti beneficiari dei lavori socialmente utili, perchè beneficiario di una misura di fuoriuscita qual’è il contratto a tempo determinato (che riscontra l’instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato con l’ente pubblico, chiamato a corrispondere una retribuzione e riconoscere una posizione contributiva INPDAP ); non tenere conto delle professionalità e delle competenze maturate alle dirette dipendenze di pubbliche amministrazioni per i quali si ricoprono specifiche responsabilità, è lesivo di diritti soggettivi acclarati da specifica legislazione regionale che la stessa proposta di legge intende cassare .
Il comma 1 del testo entra in evidente conflitto col dettato normativo del decreto n.101/2013 convertito in legge 125 del 30 Ottobre 2013, là dove tenta di assimilare e porre sullo stesso piano soggetti che vengono a trovarsi in una posizione giuridica sostanzialmente diversa, per i quali lo stesso decreto legge 101/2013 ne differenzia la collocazione nel suo contesto normativo, individuando il personale di cui al Decreto 81/2000 e 280/97 all’art 4 comma 8; il personale titolare di contratti a termine all’art 4 commi 6, 7, 9 e 9bis.
Le riflessioni che scaturiscono sono molteplici ; a) il servizio prestato scaturisce da un rapporto di dipendenza e non già da una mera utilizzazione, se così non fosse non terrebbe conto delle professionalità e competenze maturate dal personale dipendente dell’ente .
b) contemplare l’inserimento nell’elenco regionale del personale a tempo determinato che per mancanza di presupposti da parte dell’ente presso cui oggi questo risulta essere in servizio, non trovasi nella condizione di dare continuità ai rapporti di lavoro in scadenza, presuppone una diversa posizione giuridica del lavoratore, se così non fosse, quale rapporto di lavoro si configurerebbe, il servizio prestato ininterrottamente da decenni si intende risolto, ai fini di una possibile stabilizzazione come si può pensare di porre in mobilità presso altri enti locali il personale che non trova collocazione presso l’ente a cui oggi risulta in servizio , tenuto conto che non sussistono le condizioni e gli spazi per soddisfare detta domanda .
Riteniamo che il percorso formulato merita un’attenta riscrittura, attenzionando alcuni aspetti prioritari della problematica :
a) differenziare nei modi e nei tempi la proroga e stabilizzazione del personale ASU da quello di fatto già contrattualizato a tempo determinato .
b) consolidare la spesa e le norme a regime nelle more di una concreta e definitiva stabilizzazione , individuando soggetti prioritari i lavoratori già contrattualizati a termine ai fini di copertura posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche degli enti interessati.
c) riconoscere il contributo di cui alla legge regionale 24/2010 agli enti che hanno definito le procedure di reclutamento attraverso il ripristino .
d) fissare un nuovo termine entro cui definire le procedure avviate dagli enti ai sensi della legge regionale 24/2010 , per le quali si è pronunciata la CRI, ripristinando un impegno pluriennale in sede di approvazione bilancio per le finalità della legge stessa .
e) riconoscere la professionalità maturata alle dirette dipendenze degli enti , chiamati ad accertare e attestare l’idoneità del personale in servizio con contratto a termine che ha maturato almeno un’anzianità di servizio quinquennale .
f) prendere atto della mancata applicazione a favore del personale in atto in servizio con contratto a tempo determinato dei dettati normativi di cui alle leggi 296/2006 e 244/2007, a differenza di quanto avvenuto nelle restanti regioni d’Italia, estendendo ad oggi il riconoscimento di detti benefici a tutela del soggettivo diritto .
A tal uopo si propongono i seguenti emendamenti all’Art 30.
Addì 3 Gennaio 2014 Il Segretario Generale
Giuseppe Cardenia
TESTO EMENDAMENTO
All’art 30 comma 1 dopo le parole “ che alla data” sostituire le parole “ del 31 Dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati” con le parole “ di entrata in vigore della presente legge siano in costanza di utilizzazione”.
Dopo le parole “attività socialmente utili”, sopprimere il periodo “secondo le disposizioni recate dall’articolo 4 , comma 9 bi e successive modifiche ed integrazioni , del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101 , convertito dalla legge 30 Ottobre 2013 , n 125”
TESTO EMENDAMENTO
All’art 30 comma 2 , dopo le parole “risultano utilizzati” aggiungere il seguente periodo “ e concluse le procedure relative all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale in atto in servizio alla data del 31 dicembre 2013”
TESTO EMENDAMENTO
All’art 30 il comma 6 è così sostituito “ Gli Enti di cui all’art 1 della legge regionale 30 aprile 1991 , n 10 nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale , nonché della programmazione triennale del fabbisogno personale , in armonia con i principi stabiliti dal decreto legge 31 agosto 2013 n 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013 n. 125, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine sino al 31 dicembre 2016 sono autorizzati :
a) ad attivare le procedure di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato secondo i criteri e le modalità previste per le categorie A e B ;
b) ad attivare le procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie C e D ;
c) ad assumere con contratto a tempo indeterminato e relativa immissione in ruolo, tutto il personale che risulta vincitore di concorso e/o idoneo a seguito delle procedure attivate e definite ai sensi della legge regionale 24/2010, subordinatamente all’erogazione del contributo quinquennale previsto dalla medesima normativa per dette finalità.
TESTO EMENDAMENTO
All’art 30 dopo il comma 6 aggiungere il comma 6 bis che testualmente recita “ le procedure di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6 sono riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art 1 commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006 , n 296 e all’art 3 comma 90 della legge 24 dicembre 2007 n 244, nonché a favore di coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato , negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ente o che hanno maturato detto requisito entro il 31 dicembre 2013 in forza di contratti già stipulati . con esclusione , in ogni caso dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
Sono fatte salve, le procedure in itinere avviate dagli enti ai sensi della legge regionale 24/2010, che alla data del 31 Dicembre 2013 hanno avuto approvato dalla CRI la modifica del programma di fuoriuscita ai sensi della medesima normativa .
TESTO EMENDAMENTO
All’art 30 comma 7 dopo le parole “complessiva delle risorse” aggiungere le parole “ e la natura contrattuale dei rapporti in essere”
All’art 30 comma 9 dopo le parole “complessiva delle risorse” aggiungere le parole “e la natura contrattuale dei rapporti in essere”
M.G.L.
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