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23/12/2016 - Disegno di Legge N.1278 : Articolo 4 - Disposizioni in favore dei lavoratori socialmente utili

Art. 4 Disposizioni in favore dei lavoratori socialmente utili L'articolo proposto prevede la proroga delle attività socialmente utili e la possibilità di accedere alla fuoriuscita nei confronti dei soggetti che per i quali il numero di anni per il raggiungimento dei requisiti per la pensione non è inferiore a 10 anni . I soggetti inseriti nell'elenco regionale predisposto sulla base della l.r. 28/01/2014, n.5 , art.30, non contrattualizzati, destinatari delle proroghe e delle misure di fuoriuscita, sono 5268. Art. 4. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili 1. È autorizzata, fino ai 31 dicembre 2019, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della L.R. 5/2014, possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017/2019, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di una indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5 anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere in rate annuali, Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci. 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata., per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.


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