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23/12/2016 - Disegno di Legge N.1278 : Articolo 4 - Disposizioni in favore dei lavoratori socialmente utili
Art. 4 Disposizioni in favore dei lavoratori socialmente
utili
L'articolo proposto prevede la proroga delle attività
socialmente utili e la possibilità di accedere alla
fuoriuscita nei confronti dei soggetti che per i quali il
numero di anni per il raggiungimento dei requisiti per la
pensione non è inferiore a 10 anni .
I soggetti inseriti nell'elenco regionale predisposto
sulla base della l.r. 28/01/2014, n.5 , art.30, non
contrattualizzati, destinatari delle proroghe e delle
misure di fuoriuscita, sono 5268.
Art. 4.
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili
1. È autorizzata, fino ai 31 dicembre 2019, nei limiti
delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la
prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai
lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30,
comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 30,
comma 1 della L.R. 5/2014, possono optare, in alternativa
alla partecipazione alle attività socialmente utili per il
triennio 2017/2019, per la fuoriuscita definitiva dal
bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di una
indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a 5
anni dell'assegno di utilizzazione in asu, da corrispondere
in rate annuali, Le misure di cui al presente comma sono
riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero
di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di
pensionabilità non è inferiore a dieci.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata.,
per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 36.362
migliaia di euro.
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