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31/01/2017 - Proposta di emendamento “Disposizioni per il personale A.S.U.” - Primo firmatario On. Turano e condiviso dal Presidente dell V Commissione Marcello Greco e dagli Onorevoli Di Giacinto e La Rocca
Proposta di emendamento “Disposizioni per il personale A.S.U.” :
aggiungere al DDl legge di stabilità 2017
Art.
“Disposizioni per il personale A.S.U.”
1.E' istituita la sezione esuberi - ASU - all'interno dell'Elenco Unico Regionale, di cui all'art. 4
comma 8 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, recepita con l.r. 5/2014,
per il Piano di utilizzo e di fuoriuscita dei precari ASU;
2.Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e
privati, del personale ASU, devono provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o avviare le
procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare,
per gli esuberi, le procedure di mobilità ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.Lgs. 81/2000 presso enti
pubblici o pubblici-economici dotati di idonee capacità assunzionali;
3.Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 provvederà
l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ad individuare il nuovo
ente utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali;
4.Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma1
presentano l'istanza agli uffici del Dipartimento Lavoro, per l'aggiornamento dell'elenco;
5.L'utilizzazione nelle ASU costituisce, per i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all’art. 30 comma
12 della L.R. 5/2014 e s.m.i, titolo di preferenza, a parità di punteggio, nei pubblici concorsi banditi
dalla Regione Siciliana e dagli enti sottoposti a vigilanza e/o controllo della regione; il titolo di
preferenza, deve essere uguale, analogo o connesso alla medesima professionalità con la quale il
soggetto è stato adibito nelle precedenti attività.
6. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. 5/2014, possono optare, in
alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2017/2019, per la
fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione del contributo di cui
all'art. 2 della l.r. 23/01/1998 n. 3 e s.m.i., che viene erogato nell'importo superiore di euro 40.000 ai
soggetti aventi diritto, i quali presentano la relativa istanza entro 180 gg. dall'entrata in vigore della
presente legge. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa
annua di 4.000 migliaia di euro; il richiamato contributo sarà erogato a sportello.
7. L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato, per il
triennio 2017/2019 a concedere un contributo di importo corrispondente al periodo residuo dei tre
anni dell'assegno di utilizzazione ASU, alle aziende ed enti pubblici dipendenti e/o strumentali
dell'amministrazione regionale, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende
da questi dipendenti, da erogare in rate annuali, per ogni lavoratore inserito nell'elenco di cui all'art.
30 comma 1 della l.r. 5/2014, impegnato nei lavori socialmente utili finanziati con risorse del
bilancio regionale, a cui viene assicurata l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, e con
un compenso mensile non inferiore a € 750,00. I contributi del presente comma sono concessi a
valere sulle risorse finanziarie di cui all'art.4 comma 3 della L.R. 27/2016, che disciplina la
prosecuzione delle ASU per il triennio 2017/2019.
8. Nelle more della stabilizzazione negli enti di provenienza, i soggetti inseriti nell'elenco di cui
all'art. 30 comma 1 della L.R. 5/2014 e s.m.i e impegnati nelle attività socialmente utili prorogate al
31.12.2019, che ne facciano richiesta entro il 31.12.2017, agli uffici del Dipartimento Lavoro,
partecipano previa evidenza pubblica alle procedure convenzionali, di cui agli artt.1 e 5 del dlgs
81/2000,per il successivo impiego nella Resais S.p.A o negli enti ed aziende dipendenti e/o
strumentali dell’Amministrazione Regionale. Nelle procedure di stabilizzazione, restano salvi i
diritti di precedenza dei soggetti di cui all'art. 3 della l.r.27/2016
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