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11/06/2009 - Precari: un salvagente contro la disoccupazione

Si accorcia la coperta del welfare a danno proprio dei lavoratori più deboli. Per venire incontro a lavoratori a progetto e precari in un difficile momento di crisi, il Governo ha varato una misura economica ''una tantum'' a sostegno del reddito. Una tutela per i Co.co.pro Tradizionalmente esclusi dalla cassa integrazione per motivi contrattuali i co.co.pro potranno, per quest'anno fiscale, beneficiare di una tantum inaugurata dall'articolo 19 del decreto legge 185/2008 con cui si stabilisce l'erogazione di una somma straordinaria per i collaboratori a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata del lavoro autonomo e che abbiano perso il lavoro. Per il solo anno 2009, l'articolo 7-ter della legge 33/2009 determina tale somma nel 20% del reddito percepito dal collaboratore nell'anno precedente a quello di riferimento, stanziando a tal fine ulteriori 100 milioni di euro rispetto ai 100 già destinati a questo intervento. L'una-tantum tornerà al 10% del reddito nel biennio 2010-2011. Requisiti minimi Non è prevista alcuna cassa integrazione né ordinaria né in deroga per i lavoratori a progetto, sebbene venga fornita una misura di sostegno forfettariamente calcolata su un reddito che non può essere inferiore ai 5mila euro, né superiore, nel 2008, a 13.819 euro. Il che significa che l'una-tantum potrà concretizzarsi, quest'anno, in una somma variabile da 1.000 a 2.764 euro a condizione che: a) il collaboratore a progetto abbia, nel periodo di riferimento, prestato la sua attività per un solo committente; b) nell'anno precedente a quello di riferimento siano stati accreditati presso la gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995), un numero di mensilità non inferiore a tre; c) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la stessa gestione separata; d) nell'anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre; e) abbia conseguito l'anno precedente a quello di riferimento un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che è pari per l'anno 2008 a 13.819 euro e per il 2009 a 14.240 euro. Come si richiede il bonus? Per ottenere l'una tantum si dovrà presentare la domanda all'Inps. Se ricorrono i presupposti, la domanda deve essere presentata dall'interessato, alla sede Inps territorialmente competente secondo il modello fornito dall'Inps in allegato alla circolare n. 74 del 26 u.s. Nei casi in cui la ''fine lavoro'' si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009. Se l'evento ''fine lavoro'' si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento. I periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a progetto rilevano, se svolti presso la stessa impresa in sommatoria con periodi di lavoro subordinato, ai fini del calcolo del requisito occupazionale per il diritto alla cassa integrazione, anche in deroga, e alla mobilità. Anche in questo caso, però, deve trattarsi di soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito alle mensilità accreditate come lavoratori a progetto. Apprendisti Anche per i lavoratori soggetti ad un contratto di apprendistato è previsto un intervento a sostegno del reddito ed in misura pari all'indennità di disoccupazione ordinaria. I beneficiari dovranno essere stati sospesi dal lavoro o licenziati, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, purché intervenga un ente bilaterale con il 20 per cento. Apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione possono, infine, essere destinatari di ammortizzatori sociali ''in deroga'', oggetto di specifici accordi fra parti sociali e regioni.


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