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04/01/2010 - LEGGE 29 dicembre 2009, n. 13.Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

LEGGE 29 dicembre 2009, n. 13.Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010. Titolo I DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE Art. 1. Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato 1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001. 2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001. 3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 4. Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. 5. Per l'esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l'importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4. 6. A decorrere dall'1 gennaio 2010, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. 7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale dell'ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato: a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002; b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3; c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi; d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008; e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008. 8. Per le finalità del comma 7, per l'esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.


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