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11/01/2010 - VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE – PRECARIATO –
Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale
Prot. n. 2403 /Segr. Dir. del 4 dicembre 2009
Oggetto: VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE – PRECARIATO –
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI – CONTRATTI A TERMINE DI LAVORATORI
DESTINATARI DEL REGIME TRANSITORIO – STABILIZZAZIONE
Allegati:
- Ufficio Legislativo e Legale - Nota prot. n. 3624/6.06.11 del 27 febbraio 2006
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni Nota prot. n. DFP-0009994 del 27 febbraio
2008
- Ufficio Legislativo e Legale – Nota prot. n.5300/43.11.2008 del 18 marzo 2008
All’On.le Presidente della Regione
All’On.le Assessore del Bilancio e Finanze
All’On.le Assessore della Famiglia, delle Politiche
Sociali e delle Autonomie Locali
Al Sig. Ragioniere Generale
Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento
Autonomie Locali
Loro sedi
Essendo venuti a conoscenza di quanto contenuto nella nota prot. n. 59115/D01 del 29
ottobre 2009 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale – Servizio IV
Bilancio della Regione Siciliana, recante oggetto “Patto di stabilità interno per l’Anno
2009”, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
Giova, a tal fine, ricostruire il quadro normativo relativo ai contratti a termine per l’impiego
dei lavoratori socialmente utili occorre dar conto che i medesimi sono stati utilizzati, ai
sensi dell’art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, quali modalità di
attuazione di progetti di utilità collettiva.
Tali contratti, certamente, non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì di workfare,
ovvero “un rapporto giuridico previdenziale, che viene disciplinato da una legislazione volta
a garantire al lavoratore diritti che trovano il loro fondamento nel disposto dell’art. 38 della
Costituzione; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attività presso le
amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un
rapporto di lavoro subordinato e dei suoi consequenziali diritti” (Cassazione, SS.UU. Civili,
sent. 22 febbraio 2005, n. 3508).
La diversità di tali contratti rispetto a quelli di lavoro subordinato a termine è confermata
dall’art. 77, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che, al fine di fugare
ogni dubbio e con una disposizione sostanzialmente interpretativa ha ribadito la specialità
di tali contratti sottraendoli alle previsioni del D.Lgs. 368/2001. La portata di tale norma ha
rilevanti refluenze, laddove si consideri che, secondo la disciplina generale del decreto
legislativo da ultimo citato, i contratti a tempo determinato possono essere prorogati per
una sola volta e per una durata complessiva non superiore a 3 anni, circostanza in se
incompatibile con il regime di proroga dei contratti di diritto privato dei LSU (Ufficio
legislativo e legale, Parere prot. n. 5300/43.11.2008).
Sul punto, la Direttiva Presidenziale del 06 marzo 2009 richiama il citato parere, ribadendo
che i contratti di cui trattasi non sono assoggettati alle disposizioni limitative previste per i
rapporti di lavoro a termine, sia per la previsione dell’art. 77, comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sia per la peculiare disciplina che costituisce lex
specialis e – non in ultimo – per la genesi previdenziale dei contratti stessi.
Tale ricostruzione porta, quindi, necessariamente a concludere, stante la natura
previdenziale propria di tali contratti, per la piena legittimità ed efficacia dell’art. 8 della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, che esclude dalle spese correnti soggette al vincolo
di patto di stabilità degli enti locali della Regione siciliana “i trasferimenti a carico del
bilancio regionale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006 n.16, e le somme
previste nei bilanci degli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di
stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili (LSU) previsti dalle leggi regionali
21 dicembre 1995, n. 85 e 14 aprile 2006, n. 16”. Tale tipologia di spesa, infatti, non è da
annoverarsi tra le voci di costo relative al personale, bensì tra quelle a destinazione
assistenziale e, quindi, non rientrante nel novero delle voci di costo rilevate ai fini del patto
di stabilità interno.
Occorre, quindi, operare una netta differenziazione tra la spesa sostenuta per finanziare
contratti a termine e la spesa necessaria nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione
intenda porre in essere procedure di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, cosiddetta ‘stabilizzazione’, dirette a valorizzare l’esperienza
del personale già assunto dalle medesima amministrazione con quest’ultima modalità.
In quest’ultima ipotesi, infatti, le pubbliche amministrazioni dovranno verificare nell’ambito
del proprio fabbisogno se ricorrere o meno a tale modalità di reclutamento nei limiti delle
dotazioni organiche e nel rispetto dei tetti di spesa in materia di personale previsti dalle
leggi finanziarie (Finanziarie 2007 e 2008) – Cfr. Nota DFP 0009994/27 febbraio 2008.
Tanto si rassegna per le opportune considerazioni di competenza.
L’ASSESSORE
(On. Dott. Luigi Gentile)
IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)
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