17/12/2020 - Coronavirus, chi ha un mutuo può richiedere la sospensione delle rate


Dal 30 marzo al via le domande di sospensione delle rate del mutuo per l'abitazione principale per chi attraversa un momento di difficoltà dovuto all'emergenza coronavirus, secondo quanto previsto dal decreto ''Cura Italia'' misure che sono state ora ulteriormente estese con la legge di conversione.
Dopo l'estensione introdotta con il decreto dello scorso 2 marzo, che ha dato la possibilità di congelare le rate del mutuo anche ai lavoratori dipendenti e parasubordinati che hanno subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dall'orario lavorativo per almeno 30 giorni in seguito all'emergenza coronavirus, è arrivata un'aggiunta col decreto ''Cura Italia'' che ha esteso infatti questa possibilità, fino al 17 dicembre 2020, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Con la legge di conversione arrivano ulteriori estensioni: sono coperti i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale fino a 400.000 euro di capitale erogato e sono inclusi anche i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa. Con la legge di conversione del decreto liquidità la procedura di sospensionee con l’estensione votata nei giorni scorsi, fino al 31 dicembre 2021, diventa più veloce e parte dalla prima rata successiva alla presentazione della domanda alla banca.
In quali casi è possibile congelare le rate

Fino al 17 dicembre 2020 possono richiedere il congelamento delle rate (per un massimo di 18 mesi) anche tutti gli intestatari di un contratto di mutuo che hanno subito la riduzione dell'orario per 30 giorni e per almeno il 20% o la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni. La misura riguarda indistintamente tutti gli intestatari di tutta Italia. Sia il mutuo che il richiedente, però, devono rispettare alcuni criteri precisi:

normalmente il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione; ma le ultime norme hanno eliminato questo requisito per le domande presentate fino al 9 aprile 2022;
la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
il capitale erogato del mutuo non può essere superiore a 400.000 euro (questa è una misura valida per le domande presentate fino al 17 dicembre 2020, normalmente il limite è di 250.000 euro);
il mutuo deve essere stato acceso per l'acquisto dell'abitazione principale e non per un immobile di lusso;
Normalmente l'Isee del richiedente non può essere superiore ai 30.000 euro, per i prossimi nove mesifino al 17 dicembre 2020 non è richiesto il rispetto di questo limite;
Sempre fino al 17 dicembre 2020 questa misura vale anche per autonomi (escluse le imprese ma vale per ditte individuali ed artigiani) e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019.

E sempre per le domande presentate fino al 17 dicembre 2020 sono ammessi alla sospensione anche i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa, normalmente esclusi dalla sospensione come tutti i mutui che hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche.

Ultima novità introdotta con la legge di conversione del decreto liquidità e aggiornata con il decreto legge semplificazioni: la sospensione delle rate riguarda, fino al 17 dicembre 2020, anche i mutui per abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Entro 30 gg dall’entrata in vigore del decreto legge semplificazioni sarà pubblicato sul sito di Consap il modulo di richiesta da usare. La richiesta va presentata dalla cooperativa alla banca ma solo se approvata dall’Assemblea e solo se almeno il 20% dei soci si trovano dopo il 31 gennaio 2020 in una delle situazioni di emergenza che giustificano la sospensione e che abbiamo indicato nei punti precedenti. Vale solo per mutui che abbiano un capitale non superiore a 400.000 euro per il numero dei soci della cooperativa.

Come fare la richiesta di sospensione

Le domande possono essere inoltrate a partire dal 30 marzo 2020: è necessario compilare il modulo dedicato disponibile anche sul sito Consap e rivolgersi quindi direttamente alla propria banca. Attenzione, Perché, in seguito all'emergenza sanitaria, molte banche ricevono solo su appuntamento: meglio muoversi per tempo e prenotare la vostra visita in filiale. Considerate anche che alcune banche potrebbero accettare l'invio del modulo e degli allegati tramite email, anche in formato foto, contattate la vostra filiale per accertarvi di questa possibilità. Oltre al modulo compilato, bisognerà consegnare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti: sarà la filiale a ritirare la documentazione e a consegnarla direttamente a Consap che farà tutte le verficihe del caso e fornisce una risposta positiva o negativa entro 15 giorni. In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi (che diventano 45 in caso di mutuo cartolarizzato). Al momento della consegna della richiesta di sospensione, comunque, la banca non conteggia gli interessi moratori sulle rate.

Ora però fino al 31 dicembre 2021 la procedura diventa più veloce: per le domande presentate dal 28 marzo 2020 in avanti e fino al 31 dicembre 2021 la banca inizia la sospensione a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Normalmente invece il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

La sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate.

Normalmente è il richiedente che sceglie il periodo di sospensione delle rate per un massimo di 18 mesi, divisibile anche in due periodi. Invece, in caso di richiesta per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro la sospensione delle rate (ci auguriamo che questa possibilità venga prorogata con le prossime norme, altrimenti vale solo per richieste fatte entro il 17 dicembre 2020), il Regolamento del Fondo prevede criteri diversi. La sospensione potrà essere:

di massimo sei mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
di massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
di massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.

Ma il mutuatario può fare più richieste per lo stesso mutuo, al prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.

Per i mutui indivisi delle cooperative la durata della sospensione dipende da quanti soci sono in difficoltà.
La sospensione sarà di massimo sei mesi se solo il 20% dei soci si trova in difficoltà, di massimo 12 mesi se si trova in difficoltà un numero di soci superiore al 20% e fino al 40%, e di massimo 18 mesi se si trova in difficoltà più del 40% dei soci della cooperativa.
Il cliente pagherà metà della quota interessi

A carico del cliente resta, per le rate sospese, la quota capitale e metà della quota interessi. Il Fondo paga infatti il 50% dell’intera quota interessi di ogni rata sospesa: a tale scopo è stato previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro. Questa agevolazione è estesa anche alle sospensioni concesse prima del 17 marzo 2020 se il Fondo non ha già contribuito, secondo la normale disciplina, a pagare la parte della quota interessi determinata dal parametro di mercato (Euribor o Irs).

Il congelamento delle rate è valido solo per i mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale e solo a determinate condizioni come la perdita del lavoro, la riduzione del fatturato, la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni. Non rientrano quindi tra questi tutti i mutui per l'acquisto di una seconda casa, i prestiti personali o finalizzati che seguono un'altra procedura. Per questo motivo abbiamo scritto al Governo, alla Consap, al Ministero dell'economia e al Ministero dello sviluppo economico per chiedere che venga adottata al più presto una procedura unica per tutte le banche, anche sui finanziamenti di credito al consumo e sulle altre tipologie di mutui non previste dal Fondo di solidarietà. A questo proposito è stato firmato l’Accordo Abi-consumatori per la sospensione dei finanziamenti. Restano valide le procedure di moratoria che le banche o le finanziarie hanno in essere come potrete leggere dopo.

La sospensione è semplicemente uno spostamento in avanti del piano di ammortamento, quindi è bene richiederla solo nel caso di reale difficoltà.


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