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DISEGNO DI LEGGE N. 385 DEL 18-03-2009
Interventi urgenti in materia di lavoro e per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili e dei soggetti contrattualizzati a tempo determinato
Interventi urgenti in materia di lavoro e per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili e dei soggetti contrattualizzati a tempo determinato
Onorevoli colleghi,
il disegno di legge in esame tende precipuamente ad
attivare misure incentivanti agli enti che instaurano
o trasformano rapporti di lavoro a tempo indeterminato
e disincentivi agli enti che mantengono i rapporti di
lavoro a termine.
In particolare il primo comma dell'articolo 1
dispone che gli enti che non provvedono alla
trasformazione dei contratti di diritto privato (c.d.
PUC), da tempo determinato a tempo indeterminato, le
percentuali di contributo di cui all'articolo 4, comma
3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, che
variano - in relazione all'ente - dall'ottanta al
cento per cento, vengano ridotte per l'anno 2010 di
dieci punti percentuali e, per ogni anno successivo,
sono, altresì, ridotte di cinque punti percentuali.
Il secondo comma dell'articolo 1, di contro, premia
gli enti che provvedono o hanno provveduto alla
trasformazione dei predetti contratti da tempo
determinato a tempo indeterminato, mantenendo immutate
le percentuali del contributo già concesso di cui
all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14
aprile 2006, n. 16, ed il contributo viene erogato per
i dieci anni successivi alla trasformazione.
Il terzo comma dell'articolo 1 prevede che le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, che erogano
per un ulteriore quinquennio il contributo previsto
dall'articolo 2 della legge regionale 24 del 2000 e
dall'articolo 25 della legge regionale 21 del 2003,
non trovano applicazione agli enti che non provvedono
alla trasformazione dei rapporti da tempo determinato
a tempo indeterminato.
II successivo quarto comma, invece, dispone che per
gli enti che provvedono o hanno provveduto
all'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato,
il contributo già concesso di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.
27, può essere corrisposto per due ulteriori
quinquenni.
Il quinto ed ultimo comma chiarisce che nei casi in
cui l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato
non è attuata nei confronti di tutti i lavoratori
titolari dei contratti del medesimo ente,
l'applicazione delle disposizioni recate dal presente
articolo viene operata parzialmente in ragione della
tipologia dei lavoratori contrattualizzati.
L'articolo 2 dispone alcune proroghe di disposizioni
legislative in materia di lavoro:
1) il comma 1 proroga al 31 dicembre 2012 le
riserve, le priorità, le precedenze e preferenze in
favore dei lavoratori destinatari dei regime
transitorio dei lavori socialmente utili nei concorsi
pubblici e nelle assunzioni;
2) il comma 2 che l'articolo 3 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 16, recante disposizioni in materia
di assunzioni, trova applicazione fino al 31 dicembre
2012 e le relative disposizioni vengono estese anche
nei confronti dei lavoratori assunti con contratti a
termine a seguito di processi di stabilizzazione in
forza della normativa vigente in materia di lavori ed
attività socialmente utili;
3) il comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 la
possibilità di attivare (presso datori di lavoro
privati) i piani di inserimento professionali dei
giovani (PIP);
4) il comma 3 consente agli enti locali che
utilizzano personale contrattualizzato ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre
1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, e
ai sensi della disciplina vigente in materia di
attività socialmente utili - fermo restando
l'eventuale contributo concesso in forza della vigente
disciplina dall'Amministrazione regionale e senza
aggravio per il bilancio regionale - di variare i
profili e le qualifiche professionali;
5) il comma 5 specifica la natura premiale del
contributo erogato ai sensi del comma 1 dell'articolo
2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Esso,
infatti, deve intendersi concesso a titolo di
premialità agli enti utilizzatori che favoriscono la
fuoriuscita dei lavoratori dal bacino dei lavori
socialmente utili, anche presso enti diversi,
attraverso le misure di stabilizzazione previste dalla
vigente normativa e permane in capo agli enti
utilizzatori ancorché la misura di stabilizzazione
viene a cessare per qualunque causa;
6) il sesto comma si concreta nella trasposizione in
euro dei contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2
della legge 26 novembre 2000, n, 24;
7) il settimo comma dell'articolo 2 vincola
l'Amministrazione a concedere il contributo per le
borse di autoimpiego ai soggetti che sia alla data di
presentazione della domanda del beneficio che all'atto
della fruizione della misura risultino essere
effettivamente utilizzati in attività socialmente
utili o che successivamente alla data di presentazione
della domanda del beneficio abbiano intrapreso una
attività autonoma connessa con l'attività formativa
descritta nel progetto presentato;
8) l'ottavo comma dell'articolo 2 inserisce fra i
soggetti i fruitori delle riserve nei concorsi i
soggetti che abbiano partecipato, anteriormente al 31
dicembre 1995, per periodi non inferiori a centottanta
giorni alla realizzazione dei progetti di utilità
collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge
11 marzo 1988, n. 67, destinando una riserva pari al
cinque per cento delle assunzioni riservate o dei
posti riservati messi a concorso - nell'ambito della
riserva complessiva già determinata in forza delle
disposizioni vigenti - le cui modalità saranno
disciplinate in sede di emanazione delle direttive
assessoriali attuative;
9) il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla proroga
del piano degli sportelli multifunzionali sino al 31
dicembre 2009, al cui onere si fa fronte nei limiti
degli stanziamenti di bilancio.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Titolo I
Principi generali
Art. 1.
Contributo per la stabilizzazione
1. Per gli enti che non provvedono alla
trasformazione dei contratti di cui agli articoli 11 e
12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e
successive modifiche ed integrazioni, da tempo
determinato a tempo indeterminato, le percentuali di
contributo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge
regionale 14 aprile 2006, n. 16, sono ridotte per
l'anno 2010 di dieci punti percentuali. Dette
percentuali sono, altresì, ridotte di cinque punti
percentuali per ogni anno successivo.
2. Per gli enti che provvedono o hanno provveduto
alla trasformazione dei contratti di cui agli articoli
11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85,
e successive modifiche ed integrazioni, da tempo
determinato a tempo indeterminato, le percentuali del
contributo già concesso di cui all'articolo 4, comma
3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16,
restano immutate e il contributo viene erogato per i
dieci anni successivi alla trasformazione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, non
trovano applicazione agli enti che non provvedono alla
trasformazione dei rapporti da tempo determinato a
tempo indeterminato.
4. Per gli enti che provvedono o hanno provveduto
all'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato,
il contributo già concesso di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.
27, può essere corrisposto per due ulteriori
quinquenni.
5. Nei casi in cui l'instaurazione di rapporti a
tempo indeterminato non è attuata nei confronti di
tutti i lavoratori titolari dei contratti del medesimo
ente, l'applicazione delle disposizioni recate dal
presente articolo viene operata parzialmente in
ragione della tipologia dei lavoratori
contrattualizzati. La spesa nascente dal presente
articolo rientra nei limiti delle risorse del fondo
unico per il precariato.
Art. 2.
Concorsi pubblici e assunzioni
Proroga di termini
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14
aprile 2006, n. 16, le parole 31 dicembre 2007' sono
sostituite con le parole 31 dicembre 2012'.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
regionale 14 aprile 2006, n. 16, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2012 e vengono estese anche nei
confronti dei lavoratori assunti con contratti a
termine a seguito di processi di stabilizzazione in
forza della normativa vigente in materia di lavori ed
attività socialmente utili.
3. Gli enti locali, le aziende del servizio
sanitario regionale e gli enti soggetti a controllo e
vigilanza della Regione che utilizzano personale
contrattualizzato ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e
successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della
disciplina vigente in materia di attività socialmente
utili, possono - fermo restando l'eventuale contributo
concesso in forza della vigente disciplina
dall'Amministrazione regionale e senza aggravio per il
bilancio regionale - variare, in conformità alle
proprie disposizioni ordinamentali ed al fine di
soddisfare preminenti esigenze istituzionali, i
profili e le qualifiche professionali.
4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale 9 agosto 2002, n. 9, e dal comma 41
dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2012.
5. II contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e
successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi
concesso a titolo di premialità agli enti utilizzatori
che favoriscono la fuoriuscita dei lavoratori dal
bacino dei lavori socialmente utili, anche presso enti
diversi, attraverso le misure di stabilizzazione
previste dalla vigente normativa e permane in capo
agli enti utilizzatori ancorché la misura di
stabilizzazione viene a cessare per qualunque causa.
6. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 26
novembre 2000, n. 24, le parole 60 milioni di lire'
sono sostituite con le parole 30 mila euro' e le
parole lire 1.300.000' sono sostituite con le parole
euro 670,00 lorde'.
7. L'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione è autorizzato a concedere il
contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale
23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e
integrazioni ai soggetti che sia alla data di
presentazione della domanda del beneficio che all'atto
della fruizione della misura risultino essere
effettivamente utilizzati in attività socialmente
utili o che successivamente alla data di presentazione
della domanda del beneficio abbiano intrapreso una
attività autonoma connessa con l'attività formativa
descritta nel progetto presentato.
8. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 14
aprile 2006, n. 16, dopo le parole articolo 2' sono
aggiunte le seguenti parole nonché dei soggetti che
abbiano partecipato, anteriormente al 31 dicembre
1995, per periodi non inferiori a centottanta giorni
alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva
disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni,
che non abbiano beneficiato di misure di fuoriuscita e
che versino in stato di inoccupazione o disoccupazione
da almeno ventiquattro mesi'. In sede di emanazione
delle direttive di cui all'articolo 5, comma 4, della
legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, ai soggetti
destinatari delle previsioni di cui al presente comma
- nell'ambito della riserva complessiva già
determinata in forza delle disposizioni vigenti -
viene destinata una riserva pari al cinque per cento
delle assunzioni riservate o dei posti riservati messi
a concorso.
Art. 3.
Attività di orientamento
1. Le disposizioni di cui all'articolo 41 della
legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, così come
modificate dall'articolo 2, comma 2, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 27, sono prorogate al
31 dicembre 2009. Al relativo onere si fa fronte nei
limiti degli stanziamenti di bilancio. Per gli Enti ed
Organismi indicati all'articolo 41 della predetta
legge, non trovano applicazione le disposizioni
previste dall'articolo 2 del decreto legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e successive
modifiche ed integrazioni, e dal decreto ministeriale
24 ottobre 2007.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
Riferimenti
XV Legislatura
Numero 385
del 18.03.09
Gruppo Parlamentare
PD
Iniziativa
Parlamentare
Firmatari
Rinaldi Francesco (PD).
• Laccoto Giuseppe (PD).
Argomenti
• Lavoro
Organo d'Esame
5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro
Allegato
Nessuno
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