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DISEGNO DI LEGGE N. 385 DEL 18-03-2009

Interventi urgenti in materia di lavoro e per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili e dei soggetti contrattualizzati a tempo determinato


Interventi urgenti in materia di lavoro e per la stabilizzazione dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili e dei soggetti contrattualizzati a tempo determinato Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame tende precipuamente ad attivare misure incentivanti agli enti che instaurano o trasformano rapporti di lavoro a tempo indeterminato e disincentivi agli enti che mantengono i rapporti di lavoro a termine. In particolare il primo comma dell'articolo 1 dispone che gli enti che non provvedono alla trasformazione dei contratti di diritto privato (c.d. PUC), da tempo determinato a tempo indeterminato, le percentuali di contributo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, che variano - in relazione all'ente - dall'ottanta al cento per cento, vengano ridotte per l'anno 2010 di dieci punti percentuali e, per ogni anno successivo, sono, altresì, ridotte di cinque punti percentuali. Il secondo comma dell'articolo 1, di contro, premia gli enti che provvedono o hanno provveduto alla trasformazione dei predetti contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, mantenendo immutate le percentuali del contributo già concesso di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, ed il contributo viene erogato per i dieci anni successivi alla trasformazione. Il terzo comma dell'articolo 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, che erogano per un ulteriore quinquennio il contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 del 2000 e dall'articolo 25 della legge regionale 21 del 2003, non trovano applicazione agli enti che non provvedono alla trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato. II successivo quarto comma, invece, dispone che per gli enti che provvedono o hanno provveduto all'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, il contributo già concesso di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, può essere corrisposto per due ulteriori quinquenni. Il quinto ed ultimo comma chiarisce che nei casi in cui l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato non è attuata nei confronti di tutti i lavoratori titolari dei contratti del medesimo ente, l'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo viene operata parzialmente in ragione della tipologia dei lavoratori contrattualizzati. L'articolo 2 dispone alcune proroghe di disposizioni legislative in materia di lavoro: 1) il comma 1 proroga al 31 dicembre 2012 le riserve, le priorità, le precedenze e preferenze in favore dei lavoratori destinatari dei regime transitorio dei lavori socialmente utili nei concorsi pubblici e nelle assunzioni; 2) il comma 2 che l'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante disposizioni in materia di assunzioni, trova applicazione fino al 31 dicembre 2012 e le relative disposizioni vengono estese anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratti a termine a seguito di processi di stabilizzazione in forza della normativa vigente in materia di lavori ed attività socialmente utili; 3) il comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 la possibilità di attivare (presso datori di lavoro privati) i piani di inserimento professionali dei giovani (PIP); 4) il comma 3 consente agli enti locali che utilizzano personale contrattualizzato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della disciplina vigente in materia di attività socialmente utili - fermo restando l'eventuale contributo concesso in forza della vigente disciplina dall'Amministrazione regionale e senza aggravio per il bilancio regionale - di variare i profili e le qualifiche professionali; 5) il comma 5 specifica la natura premiale del contributo erogato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Esso, infatti, deve intendersi concesso a titolo di premialità agli enti utilizzatori che favoriscono la fuoriuscita dei lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili, anche presso enti diversi, attraverso le misure di stabilizzazione previste dalla vigente normativa e permane in capo agli enti utilizzatori ancorché la misura di stabilizzazione viene a cessare per qualunque causa; 6) il sesto comma si concreta nella trasposizione in euro dei contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 2000, n, 24; 7) il settimo comma dell'articolo 2 vincola l'Amministrazione a concedere il contributo per le borse di autoimpiego ai soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in attività socialmente utili o che successivamente alla data di presentazione della domanda del beneficio abbiano intrapreso una attività autonoma connessa con l'attività formativa descritta nel progetto presentato; 8) l'ottavo comma dell'articolo 2 inserisce fra i soggetti i fruitori delle riserve nei concorsi i soggetti che abbiano partecipato, anteriormente al 31 dicembre 1995, per periodi non inferiori a centottanta giorni alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinando una riserva pari al cinque per cento delle assunzioni riservate o dei posti riservati messi a concorso - nell'ambito della riserva complessiva già determinata in forza delle disposizioni vigenti - le cui modalità saranno disciplinate in sede di emanazione delle direttive assessoriali attuative; 9) il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla proroga del piano degli sportelli multifunzionali sino al 31 dicembre 2009, al cui onere si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Titolo I Principi generali Art. 1. Contributo per la stabilizzazione 1. Per gli enti che non provvedono alla trasformazione dei contratti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, da tempo determinato a tempo indeterminato, le percentuali di contributo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, sono ridotte per l'anno 2010 di dieci punti percentuali. Dette percentuali sono, altresì, ridotte di cinque punti percentuali per ogni anno successivo. 2. Per gli enti che provvedono o hanno provveduto alla trasformazione dei contratti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, da tempo determinato a tempo indeterminato, le percentuali del contributo già concesso di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, restano immutate e il contributo viene erogato per i dieci anni successivi alla trasformazione. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, non trovano applicazione agli enti che non provvedono alla trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato. 4. Per gli enti che provvedono o hanno provveduto all'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, il contributo già concesso di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, può essere corrisposto per due ulteriori quinquenni. 5. Nei casi in cui l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato non è attuata nei confronti di tutti i lavoratori titolari dei contratti del medesimo ente, l'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo viene operata parzialmente in ragione della tipologia dei lavoratori contrattualizzati. La spesa nascente dal presente articolo rientra nei limiti delle risorse del fondo unico per il precariato. Art. 2. Concorsi pubblici e assunzioni Proroga di termini 1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole 31 dicembre 2007' sono sostituite con le parole 31 dicembre 2012'. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2012 e vengono estese anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratti a termine a seguito di processi di stabilizzazione in forza della normativa vigente in materia di lavori ed attività socialmente utili. 3. Gli enti locali, le aziende del servizio sanitario regionale e gli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione che utilizzano personale contrattualizzato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della disciplina vigente in materia di attività socialmente utili, possono - fermo restando l'eventuale contributo concesso in forza della vigente disciplina dall'Amministrazione regionale e senza aggravio per il bilancio regionale - variare, in conformità alle proprie disposizioni ordinamentali ed al fine di soddisfare preminenti esigenze istituzionali, i profili e le qualifiche professionali. 4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, e dal comma 41 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2012. 5. II contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi concesso a titolo di premialità agli enti utilizzatori che favoriscono la fuoriuscita dei lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili, anche presso enti diversi, attraverso le misure di stabilizzazione previste dalla vigente normativa e permane in capo agli enti utilizzatori ancorché la misura di stabilizzazione viene a cessare per qualunque causa. 6. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 2000, n. 24, le parole 60 milioni di lire' sono sostituite con le parole 30 mila euro' e le parole lire 1.300.000' sono sostituite con le parole euro 670,00 lorde'. 7. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche e integrazioni ai soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in attività socialmente utili o che successivamente alla data di presentazione della domanda del beneficio abbiano intrapreso una attività autonoma connessa con l'attività formativa descritta nel progetto presentato. 8. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dopo le parole articolo 2' sono aggiunte le seguenti parole nonché dei soggetti che abbiano partecipato, anteriormente al 31 dicembre 1995, per periodi non inferiori a centottanta giorni alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano beneficiato di misure di fuoriuscita e che versino in stato di inoccupazione o disoccupazione da almeno ventiquattro mesi'. In sede di emanazione delle direttive di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, ai soggetti destinatari delle previsioni di cui al presente comma - nell'ambito della riserva complessiva già determinata in forza delle disposizioni vigenti - viene destinata una riserva pari al cinque per cento delle assunzioni riservate o dei posti riservati messi a concorso. Art. 3. Attività di orientamento 1. Le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, così come modificate dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2009. Al relativo onere si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Per gli Enti ed Organismi indicati all'articolo 41 della predetta legge, non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Art. 4. Disposizioni finali 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Riferimenti XV Legislatura Numero 385 del 18.03.09 Gruppo Parlamentare PD Iniziativa Parlamentare Firmatari Rinaldi Francesco (PD). • Laccoto Giuseppe (PD). Argomenti • Lavoro Organo d'Esame 5. Quinta Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro Allegato Nessuno


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